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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8424/2020 del 30/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione dell’avviso con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, era stato rivisto il classamento di un’unità immobiliare appartenente alla contribuente, poi deceduta il 10 febbraio 2017. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6723/2016 depositata l’8 novembre 2016, aveva confermato tale esito. L’erede ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione degli atti comunali istitutivi delle microzone, contestati perché fondati su valori e redditi non uniformi; 2) omesso esame della dedotta illegittimità della delibera istitutiva della microzona; 3) violazione delle disposizioni sul contraddittorio preventivo, per avere la CTR escluso la necessità di un sopralluogo; 4) violazione della disciplina del classamento, sostenendo che l’avviso dovesse contenere una motivazione individualizzata sulle caratteristiche della singola unità immobiliare e spiegare la ricaduta sul suo classamento e sulla rendita del mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona; 5) nullità della sentenza per omessa risposta alle censure in fatto; 6) in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. La Corte ha ritenuto assorbente il quarto motivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto motivo e dichiarato assorbiti gli altri cinque. Ha ritenuto superato il precedente orientamento che reputava sufficiente, per il classamento disposto nell’ambito della revisione per microzone, l’indicazione dei presupposti generali della procedura e non necessario il sopralluogo. In base all’interpretazione consolidata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 249/2017, l’avviso deve motivare rigorosamente e indicare in concreto come il mutamento del rapporto tra valori medi di mercato e catastali nella microzona abbia inciso sul classamento e sulla rendita della singola unità; non basta che il contribuente possa fornire prova contraria nel giudizio. La sentenza regionale è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per le antinomie degli orientamenti giurisprudenziali e il progressivo consolidarsi della giurisprudenza pertinente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    l’atto attributivo della nuova rendita catastale (conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dalla unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost., n. 249/2017 citata).

    Nella revisione del classamento per microzone, la motivazione dell’atto deve specificare l’incidenza concreta della variazione dei valori medi di mercato e catastali sul classamento e sulla rendita del singolo immobile; la sola descrizione dei presupposti generali della revisione non è sufficiente.

  • art. 8, comma 3, D.P.R. n. 138/1998

    l’atto attributivo della nuova rendita catastale (conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dalla unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost., n. 249/2017 citata).

    La diversa classe individua il livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare; l’atto che attribuisce la nuova rendita deve quindi illustrare come la revisione abbia inciso sulla specifica unità.

Massime di principio

  • Nella revisione del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso deve contenere una motivazione rigorosa e concreta, idonea a rendere conoscibile al contribuente come le variazioni dei valori medi di mercato e catastali nella microzona abbiano inciso sul classamento e sulla rendita della singola unità immobiliare.
  • La motivazione della revisione per microzone non può esaurirsi nell’indicazione dei presupposti generali e dei dati relativi alla microzona: deve collegare tali elementi al diverso classamento attribuito allo specifico immobile.
  • L’obbligo di motivazione deve essere assolto già nell’atto amministrativo; non è sufficiente che il contribuente possa dimostrare nel successivo giudizio che le caratteristiche del proprio immobile lo sottraggono alla ragione della revisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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