Cassazione Civile, Ordinanza n. 09088/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’adesione della ricorrente alla definizione agevolata e della conseguente rinuncia alla prosecuzione del giudizio, dichiarando l’estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, senza applicare il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IRES per l’anno 2006, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori redditi non dichiarati ricostruiti mediante l’applicazione della disciplina delle società non operative. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, ha effettuato i pagamenti dovuti e ha depositato istanza di estinzione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della lite e di voler rinunciare al giudizio.
Norme richiamate
art. 30, legge n. 724 del 1994
richiamato come base normativa per la ricostruzione dei maggiori redditi in applicazione della disciplina delle società di comodo/non operative.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
norma che consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e alla quale la contribuente ha aderito, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti.
legge 1° dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per ritenere utilmente valutabili i documenti prodotti dalla contribuente, nonostante la mancata notificazione, poiché non eccepita dall’Ufficio e comunque considerati conosciuti.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso conseguente all’adesione alla definizione agevolata, e per escludere il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e documenta il perfezionamento della procedura, con contestuale rinuncia alla prosecuzione del giudizio, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- I documenti depositati a supporto dell’istanza estintiva possono essere valutati se la controparte non eccepisce tempestivamente la mancata notificazione e, comunque, risultano conosciuti dalla medesima controparte.
- Nel giudizio tributario estinto per adesione a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- L’adesione alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia al ricorso escludono, in tale ipotesi, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09071/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09075/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →