Cassazione Penale, Sentenza n. 51303/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Potenza che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 12/06/2023 con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 - 110, 73 e 80 del D.P.R. n. 309/1990 (capo 1 e capo 5). Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo (capo 1), contestando l'uso di argomentazioni assertive e l'eccessivo rilievo attribuito all'arresto in flagranza e alla vicinanza familiare ad un coindagato; 2) violazione e carenza di motivazione rispetto all'applicazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen. (pericolo di fuga e di reiterazione), lamentando assenza di dati concreti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, con censura per il mancato esame delle alternative meno afflittive. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il primo motivo confermando che il Tribunale aveva correttamente valutato la gravità indiziaria e valorizzato elementi fattuali indicativi di partecipazione stabile all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (reiterazione di forniture, possesso di oltre 20 kg di stupefacente e materiali per il confezionamento, ruolo funzionale e continuativo nell'organizzazione). Ha respinto congiuntamente il secondo e terzo motivo richiamando la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990, che attenua l'onere motivazionale del giudice cautelare salvo prova contraria fornita dall'imputato; ha ritenuto congrua la motivazione circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. L'inammissibilità si estende anche ai motivi nuovi depositati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata applicata come reato-base; la Corte conferma che la prova del vincolo permanente può emergere da facta concludentia (contatti, ruoli, materiali, reiterazione) anche se il coinvolgimento temporale è limitato
art. 273 cod.proc.pen.
Definizione del criterio di "gravi indizi" per l'adozione di misure cautelari: elementi che, pur non provando oltre ogni ragionevole dubbio, consentono una prognosi sulla responsabilità in vista di acquisizioni future
art. 274 cod.proc.pen., lett. a) e c)
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione del reato); il Tribunale ha motivato la sussistenza di dette esigenze con elementi concreti e attuali
art. 275, comma 3 cod.proc.pen.
Per i delitti indicati (tra cui art.74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, attenuando l'onere motivazionale del giudice a meno che l'indagato non adduca elementi contrari idonei a superarla
art. 192 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione all'art. 273 per spiegare i limiti della valutazione degli indizi in sede cautelare: non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza richiesto nel giudizio di merito
art. 606, comma 3 cod.proc.pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, statuizione applicata dalla Corte
art. 585, quarto comma, cod.proc.pen.
Norma generale in tema di impugnazioni; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità si estende ai motivi nuovi in conformità a questa disposizione
art. 616 cod.proc.pen.
Consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata qui per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- In sede di misure cautelari il giudice valuta la "gravità degli indizi" in termini prognostici: non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio ma una consistenza indiziaria tale da rendere probabile la responsabilità dell'indagato
- Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3 (tra cui le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; l'indagato deve apportare elementi concreti per superare tale presunzione
- La sussistenza di ruoli funzionali, materiali per taglio/confezionamento e significative quantità di stupefacente costituisce fattore decisivo per ricondurre il soggetto alla partecipazione associativa, anche se il periodo di osservazione è limitato
- Le censure in cassazione contro provvedimenti cautelari devono colpire vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge specifiche; una mera diversa valutazione dei fatti è, di regola, inammissibile
- Per sfidare con successo una misura cautelare il difensore dovrebbe produrre o indicare elementi concreti e attuali che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. gravi impedimenti alla fuga, prova di non coinvolgimento funzionale nell'organizzazione, alternative concrete alla custodia)
- Il giudice cautelare ha un obbligo motivazionale attenuato quando opera la presunzione di cui all'art. 275(3); tuttavia se la difesa allega fatti contrari il giudice deve valutare e confutare esplicitamente tali allegazioni
- I motivi nuovi depositati tardivamente possono essere dichiarati inammissibili insieme al ricorso principale se quest'ultimo è ritenuto manifestamente infondato
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