Sentenza n. 667/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso n. 1416 del 2025: - della nota prot. n. 0053737 del 30/09/2025, resa dal SUAP del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Autorizzazione Paesaggistica ordinaria. Pratica n. 832/2025 relativa all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108, per “suap 13264231005-07052025-0953 - SUAP 2804 Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore WindTre S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”, relativo all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108”, con cui è stato comunicato il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò; - del verbale n. 30.2 del 25.9.2025 reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso il Comune di Nardò, recante “PARERE NON FAVOREVOLE all’installazione dell’antenna telefonica nel sito indicato suggerendone una delocalizzazione in contesti paesaggisticamente meno sensibili possibilmente già interessati dalla presenza di reti e/o impianti tecnologici e/o infrastrutturali e comunque su siti adeguatamente lontani dall’abitato”, notificato il 30.09.2025; - nella parte di interesse, del Regolamento Comunale sull’installazione di sistemi di telecomunicazioni, approvato con Delibera C.C. del Comune di Nardò, n. 23 del 03.04.2006; - ove occorra, della comunicazione del 15.7.2025 resa dal Suap del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Indizione conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis) - Pratica n° 13264231005-07052025-0953 - Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la Realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore WindTre S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso per la realizzazione di “una infrastruttura per telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A., su cui verrà installato la Stazione Radio Base del gestore WINDTRE S.p.A. da ubicare nel Comune di NARDÓ (LE) in Strada Santa Maria - Galatone SP90, s.n.c.”, su istanza introitata al Comune di Nardò al protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22/05/2025, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellnex Italia S.p.A. il 17.3.2026, per l’annullamento - della Determinazione n. 110 del 06/02/2026, resa dal Comune di Nardò, avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria per esame dell’istanza per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W. Pratica SUAP id.13264231005-07052025-0953- CELLNEX ITALIA S.P.A.”, notificata il 12 febbraio 2026; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi già impugnati con ricorso introduttivo; nonché per l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso per la realizzazione di “una infrastruttura per telefonia cellulare di proprietà Cellnex Italia S.p.A., su cui verrà installato la Stazione Radio Base del gestore WINDTRE S.p.A. da ubicare nel Comune di NARDÓ (LE) in Strada Santa Maria - Galatone SP90, s.n.c.”, su istanza introitata al Comune di Nardò al protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22/05/2025, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003; quanto al ricorso n. 303 del 2026: per l’annullamento - della Determinazione n. 110 del 6.2.2026, a firma del dirigente SUAP del Comune di Nardò, recante determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria indetta sull’istanza, ex art. 44 CCE, presentata congiuntamente da Cellnex e Wind Tre in data 22.5.2025 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su fondo privato in località Santa Maria del Bagno, codice sito LE059; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche aventi natura regolamentare, con particolare riguardo al parere negativo espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con verbale n.30.2 del 25.09.2025 e all’art. 5, co. 3, del regolamento antenne approvato con delibera di C.C. n. 23 del 23.4.2006 (ad oggi non conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere paesaggistico sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio e, con motivi aggiunti e ricorso connesso, determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all'installazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno chiesto l'annullamento degli atti adottati dal Comune di Nardò nell'ambito del procedimento autorizzatorio ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di un'infrastruttura di telefonia cellulare, nonché l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 22 maggio 2025. Il ricorso originario di Cellnex contestava il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio e gli atti presupposti, deducendo violazione degli artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003, degli artt. 14, 14-bis e seguenti l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia, difetto di istruttoria e illegittimità del regolamento comunale sulle antenne. Con motivi aggiunti Cellnex ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 110 del 6 febbraio 2026 di conclusione negativa della conferenza di servizi, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 44, commi 2, 7 e 10, d.lgs. 259/2003 e degli artt. 2 e 20 l. 241/1990, sostenendo che il termine perentorio per la formazione del silenzio-assenso era già decorso e che il Comune non disponeva più del potere di adottare un diniego tardivo. Wind Tre ha proposto analogo ricorso contro la medesima determinazione, deducendo l'inefficacia del provvedimento e del parere paesaggistico tardivi ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, la violazione degli artt. 14-bis e 14-ter l. 241/1990, nonché, in subordine, l'illegittimità derivata del parere paesaggistico per motivazione stereotipata, difetto di istruttoria e mancata considerazione della pianificazione paesaggistica e dell'art. 47 NTA PPTR.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di Cellnex, poiché rivolto contro il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, qualificato come atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo. Ha invece accolto i motivi aggiunti di Cellnex e il ricorso di Wind Tre. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l'istanza fosse stata presentata il 22 maggio 2025 e che il provvedimento comunale di diniego fosse stato adottato e comunicato soltanto il 6 febbraio 2026, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Anche il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 30 settembre 2025 era tardivo e non poteva sospendere o interrompere il termine. Il diniego non poteva essere qualificato come annullamento d'ufficio del silenzio-assenso, non contenendo alcuna menzione dell'esercizio dell'autotutela né risultando adottato nel rispetto dei relativi presupposti. Il TAR ha quindi accertato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza del 22 maggio 2025 e annullato la determinazione n. 110 del 6 febbraio 2026, assorbendo le ulteriori censure e senza annullare gli ulteriori atti impugnati, per difetto di concreto interesse. Il Comune di Nardò è stato condannato alle spese in favore di entrambe le società, mentre le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, d.lgs. 259/2003
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (...) viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento (...) della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (...)
La realizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile è soggetta al procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo (...) e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il termine di sessanta giorni è perentorio; il mancato esercizio tempestivo del potere decisorio determina la formazione del silenzio-assenso, salvo i dissensi qualificati tempestivi previsti dalla norma.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
Richiamato da Wind Tre per sostenere l'inefficacia del provvedimento conclusivo tardivo e del parere presupposto; la sentenza decide la controversia principalmente applicando l'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003.
art. 14-bis l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi semplificata nell'ambito della quale è stata presentata e istruita l'istanza autorizzatoria.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
Richiamato tra le censure di Wind Tre in relazione alla conclusione della conferenza di servizi; le relative questioni sono state assorbite dopo l'accoglimento della censura decisiva sul decorso del termine.
art. 20 l. 241/1990
Richiamato da Cellnex in relazione alla formazione del silenzio-assenso; la disciplina speciale dell'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 è stata ritenuta decisiva.
art. 2, comma 9-ter, l. 241/1990
Richiamato dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 per i casi di dissenso qualificato in assenza di determinazione decisoria finale tempestiva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato mediante avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e della definizione della controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture di telefonia disciplinato dall'art. 44 d.lgs. 259/2003, il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso è perentorio; se entro tale termine non è comunicata una determinazione decisoria della conferenza di servizi, né è espresso un dissenso qualificato e congruamente motivato dall'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, l'istanza si intende accolta.
- Un parere paesaggistico o altro atto endoprocedimentale adottato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 non può impedire la formazione del silenzio-assenso né sospendere o interrompere retroattivamente il termine.
- Una volta formato il silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione per un impianto di telefonia, l'amministrazione non può adottare successivamente un diniego diretto sulla domanda; il successivo intervento è possibile soltanto mediante esercizio dell'autotutela, con il rispetto dei relativi presupposti formali e sostanziali e previa specifica considerazione dell'interesse pubblico.
- Il parere sfavorevole espresso da un organo endoprocedimentale nell'ambito della conferenza di servizi non è autonomamente impugnabile quando non abbia efficacia lesiva propria e sia seguito da un provvedimento conclusivo autonomamente lesivo.
- Il perfezionamento del silenzio-assenso non è escluso, di per sé, da eventuali carenze documentali o vizi dell'istanza, quando l'amministrazione abbia omesso di adottare tempestivamente un provvedimento espresso negativo; tali carenze possono rilevare, se ne ricorrono i presupposti, nell'esercizio dell'autotutela.
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