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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Legge di stabilità 2016 - Disciplina transitoria - Avvisi di accertamento notificati fino al periodo di imposta 2015 - Presentazione denuncia penale - Entro termine ordinario di accertamento - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto in presenza di una denuncia penale per violazioni tributarie. In base alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, per i periodi d'imposta anteriori al 2016 il raddoppio non opera se la denuncia penale è stata presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. Pertanto, l'Amministrazione deve avere presentato la denuncia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la disciplina transitoria della legge di stabilità 2016 ha implicitamente abrogato la precedente disposizione che faceva salvi gli avvisi già notificati. Di conseguenza, anche per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016, il raddoppio dei termini è valido solo se la denuncia penale è stata presentata entro il termine ordinario di decadenza. In mancanza, l'avviso notificato utilizzando il termine raddoppiato è tardivo e non può essere mantenuto.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132

    Il raddoppio dei termini "non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa anche la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini" di accertamento.

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, la denuncia penale deve essere presentata o trasmessa entro il termine ordinario di accertamento affinché l'Amministrazione possa beneficiare del raddoppio dei termini.

  • Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, comma 3

    Aveva "fatto salvi" gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

    La disposizione transitoria è stata implicitamente superata dalla legge n. 208/2015, che ha imposto il requisito della tempestiva presentazione della denuncia anche con riferimento alla disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che esista una denuncia penale: la denuncia deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario.
  • Per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta anteriori al 2016, occorre verificare sia la data di notifica dell'avviso sia la data effettiva di presentazione o trasmissione della denuncia penale.
  • Il termine ordinario indicato dalla decisione è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; una denuncia successiva non consente di estendere validamente il termine.
  • La disciplina transitoria più favorevole al contribuente può incidere anche su avvisi emessi o notificati in applicazione della precedente normativa, quando la denuncia non sia stata tempestiva.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare la tardività dell'avviso chiedendo di verificare documentalmente la data della denuncia e confrontarla con la scadenza ordinaria dell'accertamento.

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