Cassazione Civile, Ordinanza n. 09083/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento relativo all'accisa per gli anni 2012 e 2013, inizialmente annullato dalla CTP e poi ritenuto dovuto dalla CTR. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la qualifica di autoproduttore, ritenendo terzi rispetto al produttore i soci consorziati che consumavano l'energia elettrica; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 10, commi 1 e 2, e 11 della l. n. 212 del 2000, assumendo che il principio del legittimo affidamento dovesse operare anche rispetto ai tributi e non soltanto alle sanzioni. Successivamente, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato un'istanza di cessata materia del contendere dichiarando di rinunciare al ricorso, poiché il debito fiscale era stato saldato nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Forlì, che prevedeva espressamente la chiusura dei contenziosi fiscali pendenti con compensazione delle spese; l'Agenzia ha confermato l'intervenuto accordo e l'integrale soddisfacimento della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell'udienza e comunicata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria di estinzione impedisce l'operatività del contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la qualifica di autoproduttore ai fini dell'accisa.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla produzione e consumo di energia elettrica.
art. 2602 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al consorzio e alla posizione dei soci consorziati.
artt. 10, commi 1 e 2, e 11, l. n. 212 del 2000
Invocati per sostenere l'applicabilità del principio del legittimo affidamento anche ai tributi, non solo alle sanzioni.
art. 182-bis L.F.
Richiamato quale base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale che ha soddisfatto il credito tributario e reso cessata la materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, il ricorrente rinuncia validamente al ricorso e la pretesa fiscale risulta integralmente soddisfatta nell'ambito di una transazione o di un accordo omologato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere comporta la compensazione delle spese se così previsto dall'accordo o comunque ritenuto equo, e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Se la controversia tributaria viene definita integralmente in via transattiva nel corso del processo, la Corte non decide nel merito le censure dedotte nel ricorso, limitandosi a prendere atto della cessazione dell'interesse alla decisione.
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