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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 10 gennaio 2024, notificato il 13.01.2024, con il quale il Questore di Agrigento ha revocato la licenza di porto d'armi per uso tiro a volo; nonché di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza disposta dal Questore di Agrigento, deducendo la violazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S. e plurimi profili di eccesso di potere, tra cui sviamento, manifesta irragionevolezza e sproporzione, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse erroneamente valorizzato precedenti riferibili al fratello, che le armi fossero custodite in una cassaforte alla quale il fratello non avrebbe avuto accesso e che il rapporto di parentela con soggetto controindicato non fosse sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità. Ha inoltre dedotto che il mero rinvio a giudizio per reati contro la persona e in materia di armi non potesse giustificare la revoca, soprattutto in assenza di una valutazione complessiva della propria personalità e di un accertato abuso delle armi. Il fratello risiedeva nell’abitazione presso la quale, al momento del ritiro cautelare, erano custodite le armi; il ricorrente era inoltre sottoposto a procedimento penale, allora pendente, per i reati richiamati nel provvedimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate cumulativamente le censure. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e la capacità di abuso del titolare, ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. La finalità della disciplina è preventiva e cautelare: non occorre un abuso effettivo delle armi, una condanna penale definitiva o un giudizio di inaffidabilità sociale, essendo sufficienti fatti e circostanze seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili, anche non penalmente rilevanti o non direttamente connessi all’uso delle armi, idonei a fondare una prognosi di possibile abuso. Nel caso concreto, il rinvio a giudizio del ricorrente e, soprattutto, la custodia delle armi presso l’abitazione nella quale risiedeva il fratello controindicato costituivano elementi complessivamente idonei a rendere non irragionevole la prognosi di inaffidabilità e il rischio che le armi potessero essere apprese dal fratello. La successiva assoluzione in appello, intervenuta nel 2025, non incide sulla legittimità del provvedimento, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al 10 gennaio 2024; tale sopravvenienza può eventualmente essere considerata dall’amministrazione in sede di autotutela, su istanza dell’interessato e ove ne ricorrano i presupposti. Non sono state ravvisate carenze istruttorie o motivazionali né manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Il provvedimento è stato quindi confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a fondare l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del richiedente o titolare di autorizzazioni di polizia.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente il ritiro, il diniego, il mancato rinnovo o la revoca dei titoli relativi alle armi sulla base della valutazione della buona condotta e della capacità di abuso; è sufficiente un rischio prognostico di abuso, senza necessità di un abuso effettivamente accertato.

  • art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella ratio decidendi.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella ratio decidendi.

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella ratio decidendi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti indicati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • La detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti assoluti; l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l’affidabilità del titolare o richiedente, in funzione della tutela preventiva dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La revoca o il diniego di una licenza di porto d’armi possono essere fondati su una prognosi di possibile abuso, senza necessità di un abuso effettivo, di una condanna penale definitiva o di un giudizio di pericolosità sociale; possono rilevare anche fatti non penalmente rilevanti o non direttamente connessi all’uso delle armi, purché seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili.
  • La coabitazione o la stabile presenza, nell’abitazione in cui sono custodite le armi, di un soggetto controindicato costituisce elemento idoneo a fondare il rischio che le armi possano essere apprese o utilizzate da tale soggetto, anche se il titolare deduce che esse siano custodite in modo sicuro.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, carenza istruttoria o carenza motivazionale; in assenza di tali vizi, la valutazione amministrativa non è sostituibile dal giudice.
  • La legittimità della revoca di una licenza di porto d’armi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e agli elementi conoscibili al momento dell’adozione del provvedimento. Una successiva assoluzione penale non determina l’illegittimità originaria dell’atto, ferma la possibilità che l’amministrazione valuti la sopravvenienza nell’esercizio dell’autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

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