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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara per l’affidamento di lavori di completamento e ottimizzazione di un impianto depurativo, nonché gli atti di ricalcolo dei punteggi relativi al sub-criterio A.3 e la proposta di aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente prima classificata, ha contestato il successivo ricalcolo dei punteggi operato dalla Commissione giudicatrice sul sub-criterio A.3, relativo all’impegno dei concorrenti a fornire pacchetti di ore formative nella fase di avviamento dell’impianto, ricalcolo che l’ha collocata al quarto posto e ha condotto all’aggiudicazione in favore di altra concorrente. Con il primo motivo ha dedotto l’assenza di potere e l’incompetenza della Commissione, sostenendo che l’interpretazione della lex specialis fosse riservata alla stazione appaltante, che il potere valutativo fosse ormai consumato dopo la pubblicazione della graduatoria, che la Commissione avesse operato dopo l’apertura delle offerte economiche e senza contraddittorio, in violazione dei principi di imparzialità, par condicio, segretezza, autotutela e partecipazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che il sub-criterio A.3 dovesse essere interpretato come criterio qualitativo e non come criterio quantitativo “on/off”, poiché il disciplinare imponeva ai concorrenti di specificare modalità, contenuti e tempi della formazione; ha quindi dedotto violazione del disciplinare, dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per illogicità, carenza dei presupposti e travisamento. In via subordinata ha impugnato la lex specialis nella parte in cui il sub-criterio fosse ritenuto quantitativo, sostenendo che tale configurazione avrebbe neutralizzato il confronto qualitativo e concorrenziale tra le offerte formative.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che l’interpretazione letterale e sistematica del sub-criterio A.3 imponesse di considerarlo un criterio “on/off”: il disciplinare attribuiva 2 punti per l’impegno a offrire un pacchetto di 10 ore formative teoriche e 5 punti per l’impegno a offrire, oltre a tale pacchetto, ulteriori 40 ore formative pratiche. La clausola non attribuiva alla Commissione alcun margine di valutazione discrezionale sulla qualità o sui contenuti dell’offerta formativa. L’obbligo di specificare modalità, contenuti e tempistiche era funzionale alle verifiche successive in fase esecutiva e non trasformava il criterio in un criterio qualitativo. Non vi era, inoltre, un appiattimento assoluto, poiché la clausola graduava il punteggio in relazione alla tipologia e all’entità dell’impegno formativo. Quanto al primo motivo, il TAR ha escluso l’incompetenza della Commissione: l’attribuzione dei punteggi presuppone necessariamente l’interpretazione dei criteri di valutazione, sicché la Commissione può individuare il significato della clausola quando ciò sia strumentale alla corretta attribuzione dei punteggi. La Commissione non aveva svolto una nuova valutazione qualitativa, ma aveva corretto l’erronea interpretazione iniziale e applicato automaticamente il criterio previsto dalla lex specialis. La correzione era intervenuta prima dell’approvazione definitiva della graduatoria e prima della conclusione della verifica della documentazione amministrativa; l’apertura delle offerte economiche non impediva il ricalcolo, trattandosi di attribuzione automatica dei punteggi. Non era necessario instaurare un contraddittorio o comunicare l’avvio di un sub-procedimento, poiché l’attività correttiva era vincolata e la partecipazione della ricorrente non avrebbe potuto modificarne l’esito. Quanto al terzo motivo, il giudice ha ritenuto legittima la scelta del criterio “on/off”, espressione dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o difetto di trasparenza e intellegibilità. L’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 non impone che ogni sub-criterio abbia natura qualitativa o discrezionale: nella gara esisteva un ragionevole bilanciamento tra sub-criteri automatici e sub-criteri, di maggiore peso, caratterizzati da valutazione qualitativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Sogesid S.p.A. e della controinteressata, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023

    La gara è stata indetta mediante procedura aperta e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’art. 108, comma 4, richiede criteri pertinenti all’oggetto del contratto, valorizzazione degli elementi qualitativi e un confronto concorrenziale effettivo, ma non esclude l’utilizzo di sub-criteri automatici “on/off”.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base per l’inversione procedimentale dell’esame delle offerte.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento o di un sub-procedimento non determina invalidità quando l’attività amministrativa sia vincolata e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi partecipativi non sono invalidanti quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, come nel caso di correzione automatica di un’erronea attribuzione di punteggio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La lex specialis deve essere interpretata secondo i criteri letterale e sistematico, considerando le clausole nel loro complesso e senza integrare il bando con significati non desumibili dal testo.

  • artt. 121, comma 1, lettere c) e d), e 122 c.p.a.

    Sono stati invocati in via subordinata per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma non applicati poiché il ricorso è stato respinto.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, la lex specialis deve essere interpretata anzitutto secondo il significato letterale delle clausole e, ove necessario, secondo un criterio sistematico che consideri l’atto nel suo complesso; non è consentito integrare il bando attribuendogli significati non obiettivamente desumibili dal testo.
  • Quando il disciplinare attribuisce un punteggio predeterminato alla sola dichiarazione di un impegno riferito a prestazioni previamente tipizzate e graduate, il sub-criterio ha natura automatica “on/off” e non consente alla Commissione di valutare discrezionalmente la qualità o il contenuto dell’offerta.
  • L’obbligo di specificare in gara modalità, contenuti e tempi di una prestazione può essere funzionale alle verifiche della fase esecutiva e non implica necessariamente che il relativo sub-criterio debba essere valutato secondo parametri qualitativi e discrezionali.
  • La Commissione giudicatrice, cui spetta l’attribuzione dei punteggi, può interpretare i criteri della lex specialis quando tale interpretazione sia necessariamente propedeutica alla corretta applicazione degli stessi; la distinzione tra questione tecnica e questione giuridica non determina, in tale ambito, l’incompetenza della Commissione.
  • Prima dell’approvazione definitiva della graduatoria, la Commissione può correggere un’erronea interpretazione del criterio di gara e ricalcolare automaticamente i punteggi, anche dopo l’apertura delle offerte economiche, se non procede a una nuova valutazione discrezionale delle offerte.
  • La scelta di utilizzare criteri “on/off” rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo ove risulti manifestamente illogica, irragionevole o irrazionale, oppure non trasparente o non intellegibile; l’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 non impone che tutti i sub-criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa siano qualitativi e discrezionali.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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