Cassazione Penale, Sentenza n. 21658/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bergamino ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere (reato ascritto: concorso in furto, artt. 110 e 624-bis c.p.), chiedendo la sostituzione con misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Ha censurato vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 272 e 274 c.p.p.), sostenendo che il decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni avrebbero dovuto attenuare le esigenze cautelari e denunciando disparità di trattamento rispetto al coimputato Razzanelli, al quale era stata applicata misura meno grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha confermato il principio per cui il mero decorso del tempo (o la semplice osservanza delle prescrizioni) non è di per sé idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, salvo la presenza di un 'fatto nuovo' o di elementi concreti e specifici capace di modificare il quadro valutativo. Ha inoltre considerato corretta la motivazione del Tribunale nel dissentire tra Bergamino e il coimputato Razzanelli, poiché i comportamenti contestati differivano (Bergamino si sarebbe introdotto nell'abitazione oggetto del furto mentre Razzanelli svolgeva funzione di vedetta). Infine la Corte ha osservato che, a fronte di elementi nuovi ritenuti non decisivi, al giudice basta motivare il rifiuto di riconoscerli senza dover riesaminare e rinnovare per intero la precedente motivazione.
Norme richiamate
art. 110 c.p. e art. 624-bis c.p.
Art. 110 c.p. indica il concorso di persone nel reato; art. 624-bis incrimina il furto mediante violazione di domicilio. La motivazione ha valutato la condotta concreta (introduzione nell'abitazione) come elemento di maggiore pericolosità rispetto al coimputato.
art. 272 c.p.p.
Norma sulla motivazione degli atti: la censura muoveva dall'assunto di motivazione meramente apparente, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato le ragioni del rigetto.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Prevede i requisiti della motivazione degli atti che incidono sulla libertà personale; la Corte ha ritenuto rispettati tali requisiti nel provvedimento impugnato.
art. 275 c.p.p.
Stabilisce i criteri per la scelta e la sostituzione delle misure cautelari personali. La Corte richiede che la valutazione sia individuale e fondata su elementi concreti relativi alle esigenze cautelari e alla pericolosità dell'indagato.
art. 299 c.p.p.
Norma richiamata indirettamente: la Corte afferma che il 'tempo silente' trascorso dalla commissione del reato non è elemento decisivo per la revoca/sostituzione della misura; rileva il tempo dall'applicazione o esecuzione della misura e l'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma processuale emergenziale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; qui indicata come parte della procedura istruttoria in Cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme attuative relative agli adempimenti della cancelleria: la Corte ha ordinato gli adempimenti consequenziali al provvedimento (esecuzione della condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei a giustificare la revoca o la sostituzione di una misura cautelare: occorrono 'fatti nuovi' concreti che modifichino il quadro delle esigenze cautelari.
- La valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare è necessariamente individuale: differenze di comportamento tra coimputati possono legittimare l'applicazione di misure differenti se motivate da elementi oggettivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito un nuovo esame di merito o un rinnovato apprezzamento dei fatti; la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la presenza di manifesta illogicità nella motivazione.
- Chi chiede la sostituzione della misura deve proporre elementi nuovi, specifici e idonei a dimostrare come si siano attenuate le esigenze di tutela (es. elementi probatori sopravvenuti, cambiamento oggettivo delle condizioni personali), non limitarsi a censure generiche.
- Se il giudice di merito ritiene non decisivi gli elementi nuovi prospettati, gli è sufficiente darne conto e spiegare le ragioni del rifiuto; non è obbligato a rinnovare integralmente la motivazione precedente.
- Nel formulare richieste di parità di trattamento con altri indagati, è necessario dimostrare l'effettiva comparabilità delle condotte e delle circostanze personali rilevanti ai fini cautelari.
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