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Sentenza

Sentenza n. 6992/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, successivamente elevati a 1500; dei risultati delle prove scritte pubblicati sul sito istituzionale in data 23 settembre 2022 con cui il ricorrente è stato escluso dalla prova orale al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500; del verbale e/o decreto, ove esistente, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ad oggi non conosciuto dal ricorrente; del verbale n. 42 dei lavori della commissione esaminatrice redatto e sottoscritto in data 22 febbraio 2022, nella parte in cui la Commissione Esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione dei voti; del verbale n. 62 dei lavori della Commissione Esaminatrice redatto e sottoscritto in data 22.06.2022, nella parte in cui sarebbe stata espressa la valutazione dell'elaborato redatto dal ricorrente e contrassegnato con il n. 632; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivi, ivi incluso - ove occorra- il bando del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500.

Giustizia amministrativa202215970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono state esaminate nel merito le censure rivolte contro l'esclusione, i criteri di valutazione e la valutazione dell'elaborato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente agli atti di valutazione della prova scritta e ai criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento e gli atti con cui era stato escluso dalla prova orale del concorso, contestando altresì i risultati delle prove scritte, il verbale di approvazione dell'elenco degli ammessi, il verbale della commissione relativo ai criteri di valutazione degli elaborati e il verbale concernente la valutazione del proprio elaborato. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 5 aprile 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria; il testo non attribuisce alla disposizione un'ulteriore specifica funzione decisoria.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ove non emergano ragioni per discostarsene, impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile in applicazione del principio dispositivo.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, quando l'esito complessivo del contenzioso lo renda equo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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