Cassazione Civile, Ordinanza n. 10529/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRPEF presentate per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, chiedendo la restituzione di somme versate in eccedenza. La pretesa riguardava immobili di interesse storico e artistico, che secondo i ricorrenti erano stati tassati in modo errato: anziché applicare il criterio di determinazione del reddito fondato sulle tariffe d’estimo più basse della zona censuaria, era stato considerato il reddito locativo. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: ritenuta tempestiva per i saldi e tardiva, per decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, per gli acconti. La CTR aveva confermato, ritenendo che l’indebito connesso al beneficio fiscale previsto dall’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991 riguardasse sin dall’origine anche gli acconti. In cassazione i ricorrenti deducevano la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il reddito complessivo del contribuente comprendeva anche redditi di capitale variabili e non predeterminabili, oltre a immobili non vincolati; pertanto, al momento dei versamenti in acconto, il reddito imponibile non era ancora determinabile e gli acconti, pur dovuti, non potevano dirsi non dovuti sin da subito. La censura mirava quindi a spostare il dies a quo della decadenza dal versamento dell’acconto al saldo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricognizione della fattispecie concreta operata dai giudici di merito, cioè a proporre una diversa lettura degli elementi di causa sull’indeterminabilità del reddito al momento dell’acconto. Secondo la Corte, tale operazione non è consentita nel sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che riguarda l’interpretazione e l’applicazione della norma, non la valutazione del fatto. Ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di rimborso di imposte sui redditi versate in acconto, il termine di decadenza decorre dal saldo solo se il diritto alla restituzione nasce da un’eccedenza rispetto al tributo complessivamente dovuto o da una successiva determinazione definitiva dell’obbligazione; decorre invece dal singolo versamento in acconto se questo era già allora, in tutto o in parte, non dovuto. Nel caso degli immobili storico-artistici, poiché il criterio corretto di determinazione del reddito era fissato ex lege fin dall’epoca dell’acconto, il rimborso avrebbe dovuto essere chiesto entro quarantotto mesi da ciascun versamento. Conseguentemente, la soccombenza ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e l’applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
quarantotto mesi dalla data del versamento
L’istanza di rimborso dei versamenti diretti deve essere proposta entro il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento; nei versamenti in acconto il dies a quo coincide con il pagamento dell’acconto se esso era già allora non dovuto, mentre decorre dal saldo solo se il diritto al rimborso nasce da una successiva determinazione del tributo complessivamente dovuto.
art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991
il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ... è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato
Per gli immobili vincolati il criterio di determinazione del reddito è normativamente predeterminato e diverso da quello del reddito locativo; ciò rende noto sin dal versamento dell’acconto il corretto regime fiscale applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito; il controllo di legittimità riguarda la regola di diritto, non la rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito o a proporre una diversa valutazione delle prove.
- In tema di rimborso di imposte sui redditi versate in acconto, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dal singolo acconto quando, già al momento del pagamento, l’imposta non era dovuta in tutto o in parte; decorre invece dal saldo solo se il diritto alla restituzione nasce da un’eccedenza rispetto al tributo definitivamente dovuto.
- Quando il regime fiscale agevolato o speciale è stabilito direttamente dalla legge sin dal momento del versamento, il contribuente deve attivarsi tempestivamente per il rimborso degli acconti indebitamente versati, senza attendere il saldo.
- Il sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non consente di sostituire l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito con una ricostruzione alternativa della vicenda concreta.
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