Ordinanza n. 956/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico/SUAP Commercio Artigianato, Agricoltura e Trasporti prot. G.-OMISSIS- 11/03/2026, notificato a mezzo pec l’11.03.2026, recante revoca della autorizzazione al funzionamento n. -OMISSIS- del 10.12.2024, e di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento del 10 dicembre 2024
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale dell'11 marzo 2026 con cui è stata revocata l'autorizzazione al funzionamento precedentemente rilasciata. Il ricorso è stato proposto anche contro gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice ha ritenuto necessario acquisire integralmente gli atti del procedimento, tra cui una segnalazione degli ospiti, verbali di sopralluogo, eventuali contestazioni o prescrizioni, una richiesta dirigenziale di revoca e ulteriori atti istruttori.
La decisione
Il TAR, riservata ogni ulteriore determinazione in rito, sul merito e sulle spese, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Giugliano in Campania, ordinandogli di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tutti gli atti del procedimento definito dal provvedimento impugnato, con specifico riferimento ai documenti elencati in motivazione. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Nelle more, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né regola le spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha sospeso provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato e rinviato la trattazione dell'istanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la ricostruzione dei fatti e la verifica della legittimità di un provvedimento amministrativo richiedono l'esame degli atti del procedimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione necessaria, fissando un termine per l'adempimento e riservando ogni ulteriore decisione.
- Nel giudizio cautelare, qualora l'esame dell'istanza richieda previamente un'integrazione istruttoria, il giudice può rinviare la trattazione della domanda e sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto impugnato fino alla successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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