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Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 2753 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Sentenza di ammissione al passivo - Mancanza dei presupposti impositivi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta priva dei presupposti. La sentenza di ammissione al passivo, così come il decreto di esecutività dello stato passivo e le decisioni rese nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, non rientra tra gli atti soggetti all'imposta proporzionale di registro dell'1%, poiché non definisce in via definitiva il giudizio, ma produce effetti limitati alla procedura concorsuale e al concorso tra i creditori.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la debenza dell'imposta di registro su una sentenza di ammissione al passivo. La questione riguardava l'applicabilità degli articoli 37 e 41 del d.P.R. 131/1986 e dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, che assoggettano all'imposta proporzionale gli atti dell'autorità giudiziaria civile che definiscono, anche parzialmente, un giudizio. La sentenza ha ritenuto che l'ammissione al passivo non abbia natura di atto definitivo del giudizio e produca effetti soltanto ai fini del concorso tra i creditori.

Norme richiamate

  • Articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma disciplina l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, ma non si applica quando l'atto non definisce, neppure parzialmente, un giudizio in senso sostanziale.

  • Articolo 41 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione è richiamata insieme all'articolo 37 per individuare gli atti giudiziari soggetti a registrazione proporzionale; la sentenza di ammissione al passivo ne è stata esclusa per la sua funzione endoprocedimentale.

  • Articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Prevede l'imposta proporzionale dell'1% per determinati provvedimenti giudiziari civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio. La disposizione non comprende gli atti che si limitano a produrre effetti nell'ambito del concorso fallimentare.

  • Articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni relative alle contestazioni producono effetti soltanto ai fini del concorso; per questo non sono considerati atti definitivi del giudizio ai fini dell'imposta di registro proporzionale.

  • Articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Disciplina i giudizi di impugnazione dello stato passivo. Le relative decisioni, pur provenendo dal Tribunale, mantengono una funzione limitata alla formazione dello stato passivo e non assumono automaticamente natura di sentenze definitive soggette a imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Per applicare l'imposta proporzionale di registro a un provvedimento giudiziario non è sufficiente che l'atto provenga da un'autorità giudiziaria: occorre che esso definisca, anche parzialmente, una controversia con effetti sostanziali e non meramente endoprocedimentali.
  • Gli atti formati nell'ambito di una procedura concorsuale, destinati esclusivamente a determinare l'ammissione dei crediti e il concorso tra i creditori, possono essere esclusi dall'imposta proporzionale quando non producono effetti definitivi al di fuori della procedura.
  • La qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla sua funzione e dai suoi effetti concreti, non soltanto dalla sua denominazione formale o dal fatto che sia adottato con la forma della sentenza o del decreto.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se il provvedimento chiuda effettivamente un giudizio oppure si limiti a regolare una fase interna della procedura: nel secondo caso può mancare il presupposto per l'imposta di registro proporzionale prevista per le sentenze che definiscono la controversia.

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