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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atto commissariale che aveva constatato l'impossibilità giuridica di procedere alla fase di coordinamento dell'affidamento, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (commissario straordinario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1602/2024, confermata dal CGARS con sentenza n. 791/2025, chiedendo altresì la declaratoria di nullità o inefficacia e, in subordine, l'annullamento dell'atto commissariale n. 188 del 9 dicembre 2025, dell'avvio del procedimento del 5 agosto 2025 e degli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il provvedimento commissariale n. 49 dell'11 marzo 2026, con il quale il procedimento di affidamento è stato archiviato e sono state revocate le disposizioni e i provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento, salvo la delibera di affidamento relativa all'agglomerato Misterbianco. Con il provvedimento n. 50 dell'11 marzo 2026 è stato inoltre avviato un nuovo procedimento di coordinamento degli interventi infrastrutturali relativi allo svolgimento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale catanese. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rilevando la revoca degli atti impugnati, la conferma dell'affidamento relativo all'agglomerato Misterbianco e la natura non immediatamente lesiva del nuovo avvio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca degli atti impugnati e l'archiviazione del procedimento hanno fatto venir meno l'interesse delle ricorrenti alla decisione sulle domande di ottemperanza, nullità, inefficacia e annullamento. Il nuovo procedimento di coordinamento non è stato ritenuto, allo stato, immediatamente lesivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dello svolgimento della vicenda procedimentale e della definizione in rito della controversia.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca degli atti impugnati e l'archiviazione del procedimento possono determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando eliminano l'utilità concreta e attuale della decisione richiesta.
  • L'avvio di un nuovo procedimento amministrativo non è immediatamente lesivo, e non radica di per sé un interesse attuale all'impugnazione, quando non produce ancora effetti direttamente pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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