Sentenza del 28/02/2019 n. 2322 - Comm. Trib. Prov. Catania
IVA - Mancata presentazione di dichiarazione - Credito Iva - Spettanza - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, sostenendo di avere diritto al riconoscimento di un credito IVA maturato in un periodo per il quale non era stata presentata la dichiarazione annuale. La questione riguardava se l'omessa dichiarazione potesse, da sola, impedire la detrazione dell'IVA, nonostante fossero rispettati i requisiti sostanziali: acquisti effettuati da un soggetto passivo d'imposta, operazioni assoggettate a IVA e beni o servizi destinati a operazioni imponibili.
La decisione
Il credito IVA deve essere riconosciuto dal giudice tributario anche in assenza della dichiarazione annuale, qualora il contribuente dimostri, o comunque non sia controverso, il possesso di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, l'omissione della dichiarazione costituisce un inadempimento formale e non può comportare la perdita del diritto sostanziale alla detrazione. La cartella emessa sulla base del solo controllo automatizzato non può quindi legittimamente negare il credito quando la spettanza dello stesso risulti concretamente provata.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina dell'IVA deve essere interpretata nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta. Il diritto alla detrazione dipende dal possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa, non potendo essere escluso automaticamente per il solo mancato adempimento di un obbligo formale quale la presentazione della dichiarazione annuale.
Principio di neutralità dell'IVA
L'imposta non deve gravare definitivamente sul soggetto passivo che svolge attività economica imponibile. Le violazioni formali non possono determinare la perdita del diritto alla detrazione quando l'Amministrazione finanziaria dispone degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e non vi siano frodi o abusi.
Cassazione civile, sentenza n. 17757/2016
La Corte ha affermato che il credito IVA può essere riconosciuto anche in mancanza della dichiarazione annuale, purché siano provati i requisiti sostanziali della detrazione e il credito sia verificabile dall'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito d'imposta: occorre verificare se il contribuente possiede i requisiti sostanziali per la detrazione.
- In caso di impugnazione di una cartella derivante da controllo automatizzato, il giudice tributario può accertare direttamente la spettanza del credito, anche se esso non è stato indicato in una dichiarazione annuale validamente presentata.
- Il contribuente deve dimostrare l'effettività degli acquisti, l'applicazione dell'IVA, la propria soggettività passiva e il collegamento degli acquisti con operazioni imponibili.
- Il principio non tutela comportamenti fraudolenti, abusivi o privi di adeguata documentazione: l'assenza della dichiarazione è irrilevante solo quando il credito è sostanzialmente esistente e verificabile.
- Gli obblighi formali possono dar luogo a sanzioni, ma non devono trasformarsi automaticamente nella perdita di un diritto sostanziale, salvo che la legge lo preveda espressamente o che l'omissione impedisca di verificare il credito.
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