Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 4291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte - Giochi e lotterie - Imposta Unica sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa - Bookmaker estero e CTD - Debenza - Sussistenza - Responsabilità solidale - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa nei confronti di un bookmaker estero operante in Italia tramite un Centro di Trasmissione Dati. Si discute se il bookmaker, pur non essendo stabilito in Italia e pur non determinando direttamente le condizioni della scommessa tramite il CTD, sia responsabile solidalmente del tributo per l'attività di raccolta svolta dal centro in suo nome e per suo conto.

La decisione

La responsabilità solidale del bookmaker estero è stata ritenuta configurabile. L'attività del CTD, in quanto funzione di ricevitoria e raccolta delle giocate per conto del bookmaker, perfeziona il presupposto impositivo dell'imposta unica. È irrilevante che il CTD non abbia potere di ingerenza sulle condizioni della scommessa o che non sia parte del contratto tra scommettitore e società estera: la raccolta del gioco è assimilabile alla gestione per conto terzi e rende dovuta l'imposta.

Norme richiamate

  • Imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa

    Il presupposto dell'imposta ricomprende l'attività di raccolta delle scommesse effettuata in Italia anche tramite soggetti che operano per conto di un bookmaker estero.

  • Disciplina della responsabilità solidale del bookmaker estero e del soggetto operante in Italia

    Il bookmaker estero che assume il rischio economico della giocata e si avvale di soggetti stabiliti in Italia, legati da rapporti contrattuali e operanti per suo conto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta.

Massime di principio

  • Un bookmaker estero può essere assoggettato all'imposta italiana quando raccoglie scommesse in Italia tramite soggetti locali che agiscono stabilmente per suo conto, anche se il bookmaker non ha una sede formale nel territorio nazionale.
  • Per integrare il presupposto impositivo è sufficiente l'attività di raccolta o trasmissione delle giocate; non è necessario che il CTD determini le quote, le condizioni contrattuali o assuma direttamente il rischio della scommessa.
  • L'assenza del CTD dal contratto tra scommettitore e bookmaker non esclude la rilevanza fiscale della sua attività, se il centro svolge concretamente una funzione di ricevitoria o gestione della raccolta per conto del bookmaker.
  • I rapporti contrattuali e l'effettiva operatività del soggetto locale sono elementi decisivi per verificare la responsabilità solidale: occorre accertare se il CTD agisca realmente nell'interesse e per conto del bookmaker estero.
  • La qualificazione formale del soggetto come mero intermediario o centro di trasmissione dati non prevale sulla funzione economica concretamente esercitata nella raccolta delle scommesse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.