Sentenza n. 907/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 2023/2307/SUAP di data 18 aprile 2024, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, di non effettuare l’intervento descritto nella SCIA presentata il 30 marzo 2023, avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione con formazione di accesso carrabile e pedonale in via Provinciale Valle Calepio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di effettuazione dell'intervento descritto nella SCIA, consistente nella realizzazione di una recinzione con nuovo accesso carrabile e pedonale attraverso un parcheggio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una SCIA per realizzare una recinzione destinata a proteggere le autovetture esposte nella concessionaria, con un nuovo accesso pedonale e carrabile. Il nuovo accesso carrabile avrebbe comportato il transito attraverso un parcheggio pubblico, la soppressione di otto stalli e la costituzione di una servitù di passaggio in favore esclusivo della società. Dopo il parere favorevole della Polizia locale, la Giunta comunale aveva espresso indirizzo contrario all'intervento. Il responsabile dell'Area tecnica, previo contraddittorio procedimentale e acquisizione di un parere legale, aveva quindi ingiunto alla società di non effettuare l'intervento ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 6, d.P.R. 380/2001. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il difetto di motivazione: le ragioni ostative sarebbero state generiche, non coerenti con l'istruttoria e con il parere favorevole della Polizia locale e prive di un adeguato percorso logico-giuridico. Con il secondo motivo ha censurato la tardività del provvedimento, adottato oltre otto mesi dopo le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, in asserita violazione del termine di 90 giorni, prorogabile a 180 nei casi complessi. È stata inoltre proposta una domanda generica di risarcimento del danno. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di Giunta quale atto presupposto e, in subordine, ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione preliminare di inammissibilità per mancata impugnazione della delibera di Giunta. Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha rilevato che l'intervento non si limitava a una verifica tecnica di conformità edilizia e urbanistica, ma incideva sull'organizzazione e sulla fruizione collettiva di un parcheggio pubblico, comportando la soppressione di otto stalli e la costituzione di una servitù di passaggio a beneficio esclusivo della ricorrente. Il provvedimento, anche mediante il richiamo al parere legale acquisito in istruttoria, esponeva adeguatamente le ragioni del diniego: assenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare la sottrazione di una porzione del bene pubblico all'uso collettivo e possibile pregiudizio per la sicurezza della circolazione ciclopedonale e carrabile. L'interesse privato alla protezione delle autovetture da furti e atti vandalici è stato ritenuto recessivo, anche perché non adeguatamente documentato. Il parere favorevole della Polizia locale non era decisivo, non essendo stato prodotto in giudizio e potendo riguardare soltanto la compatibilità tecnica con il Codice della strada, mentre la questione centrale atteneva alla valutazione politico-amministrativa sull'interesse pubblico alla sottrazione del bene collettivo. Quanto alla censura sui termini, il TAR ha escluso l'applicabilità degli ordinari termini di inibizione della SCIA, poiché l'intervento aveva carattere innovativo e richiedeva una valutazione discrezionale dell'organo politico circa la meritevolezza dell'interesse privato rispetto al sacrificio imposto alla collettività. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23, commi 3 e 6, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata indicata quale base normativa del provvedimento comunale con cui è stato vietato l'intervento descritto nella SCIA.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere il mancato rispetto del termine successivo alla presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego; il TAR ha escluso che nel caso concreto fossero applicabili gli ordinari termini di inibizione della SCIA.
Massime di principio
- Quando una SCIA riguarda un intervento che incide sull'organizzazione, sulla destinazione o sulla fruizione collettiva di un bene pubblico, l'amministrazione non è chiamata soltanto a verificare la conformità edilizia e urbanistica, ma può dover effettuare una valutazione discrezionale circa la meritevolezza dell'interesse privato rispetto al sacrificio imposto all'uso collettivo.
- La sottrazione di una porzione di bene demaniale o di patrimonio indisponibile all'uso collettivo per destinarla al godimento esclusivo di un privato richiede una ragione di interesse pubblico idonea a giustificare tale sacrificio; in assenza di essa, l'amministrazione può negare l'intervento.
- La motivazione del diniego è adeguata quando individua concretamente l'incidenza dell'intervento sul bene pubblico, la soppressione o modifica degli spazi destinati alla collettività, l'eventuale costituzione di una servitù privata e i rischi per la sicurezza della circolazione, anche mediante il richiamo a un parere legale acquisito nell'istruttoria.
- Un parere tecnico favorevole della Polizia locale sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina della circolazione stradale non esclude la possibilità di un diniego fondato sulla distinta valutazione politico-amministrativa relativa all'interesse pubblico alla conservazione dell'uso collettivo del bene.
- Gli ordinari termini di inibizione della SCIA non operano necessariamente quando l'intervento presenta carattere innovativo e richiede una valutazione discrezionale sulla modifica e sull'organizzazione di spazi pubblici, anziché una mera verifica di conformità a una disciplina urbanistica già esistente.
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