Regolamento (UE) 2016/1620
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1620 della Commissione, dell'8 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. La Commissione adotta tali valori in base alla disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero fondato su dati variabili. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati per codice NC e, quando previsto, per paese terzo di origine. I valori sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1620 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati prodotti ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'intervento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative previste per gli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. Nei considerando si precisa che il meccanismo deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che i valori sono calcolati giornalmente sulla base di dati variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi identificati dall'allegato mediante codice NC. Per alcune voci i valori sono differenziati in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione da applicare ai fini del prezzo di entrata. L'allegato riporta i valori in euro per 100 kg e copre, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori distinti per diverse origini (ad esempio MA, TR, AR, CL, EG, UY, ZA, BR, CN, NZ, US).
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e, in alcuni casi, per codice del paese terzo di origine.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L'allegato elenca i valori per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con riferimento ai paesi terzi indicati tramite codici paese (ad esempio MA, TR, AR, CL, EG, UY, ZA, BR, CN, NZ, US) e al codice ZZ per le altre origini.
Come è indicizzato
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