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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22913/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dato atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Il testo precisa che l'accettazione della rinuncia ha esonerato la Corte dalla statuizione sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia, indicata in rubrica come avente ad oggetto una vendita, era stata definita con sentenza della Corte d’appello di Milano. La società soccombente aveva proposto ricorso per cassazione contro tale decisione; tuttavia, prima della decisione della Corte di cassazione, ha rinunciato al ricorso. La controparte ha accettato la rinuncia con il medesimo atto. Dal testo non emergono i motivi sostanziali del ricorso né i fatti di merito della lite originaria oltre al generico riferimento alla vendita.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'accettazione della rinuncia esonera il giudice dalla pronuncia sulle spese del giudizio estinto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti

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