Sentenza n. 367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3653/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto l'azione avverso il silenzio di ARERA e ordinato la conclusione del procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione è stata proposta da ARERA contro la sentenza con cui il TAR Lombardia aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Autorità nel procedimento relativo all'approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF validato dall'AGER per l'ambito tariffario nel quale l'appellata gestisce il servizio di igiene urbana. ARERA ha chiesto la riforma della sentenza, previa sospensione, mentre l'impresa appellata ha eccepito questioni preliminari e chiesto il rigetto dell'appello. Nel corso del giudizio, ARERA ha rappresentato di avere adottato la deliberazione n. 591/2025/R/rif., con la quale ha concluso negativamente il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi da AGER, escludendo incrementi tariffari per il 2024 e il 2025 e disponendo il recupero a vantaggio dell'utenza delle eventuali differenze tariffarie mediante successivi conguagli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto ARERA aveva adottato un provvedimento espresso concludendo il procedimento oggetto dell'azione avverso il silenzio. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso di primo grado. Il Collegio ha precisato che l'oggetto dell'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è l'ottenimento della conclusione del procedimento e dell'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, non l'ottenimento di uno specifico contenuto del provvedimento né il riscontro alle singole contestazioni sostanziali formulate durante il procedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
conclusione del procedimento amministrativo
L'azione avverso il silenzio tutela l'interesse alla conclusione del procedimento e all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
obbligo dell’amministrazione di provvedere
Il rito sul silenzio è volto a ottenere un provvedimento conclusivo; l'adozione dell'atto determina il venir meno della materia del contendere e dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio dell'amministrazione è finalizzata esclusivamente a ottenere la conclusione del procedimento e l'accertamento dell'obbligo di provvedere, non a conseguire un determinato contenuto del provvedimento conclusivo.
- La riproduzione nel ricorso avverso il silenzio di contestazioni relative al merito dell'attività amministrativa ha funzione illustrativa della vicenda sostanziale e non amplia l'oggetto del giudizio, che resta limitato all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
- L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere in primo grado e la sopravvenuta carenza di interesse all'appello avverso la decisione resa sul silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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