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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 marzo 2019. — Ministre de l'Action et des Comptes publics contro M. et Mme Raymond Dreyer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nancy. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prelievi operati sui redditi patrimoniali di un residente francese iscritto al regime di sicurezza sociale svizzero – Prelievi destinati al finanziamento di due prestazioni gestite dalla Cassa nazionale francese di solidarietà per l’autonomia – Nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale – Nozione di “prestazione di sicurezza sociale” – Valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente – Considerazione delle risorse del richiedente ai fini del calcolo dell’importo delle prestazioni. — Causa C-372/18

Giurisprudenza europea62018CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’APA e la PCH francesi rientrano nell’ambito dell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 perché sono concesse in base a condizioni oggettive e predeterminate e non sulla base di una valutazione individuale discrezionale delle esigenze del richiedente. Il fatto che le risorse del beneficiario rilevino per determinare l’importo della prestazione non ne esclude la natura di prestazione di sicurezza sociale. Ne consegue che i coniugi Dreyer, iscritti al sistema svizzero, non possono essere assoggettati alla parte di prelievi destinata a finanziare tali prestazioni.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la prestazione compensativa della disabilità (PCH) francesi rientrano nelle prestazioni di sicurezza sociale anche se il loro importo dipende dalle risorse del beneficiario.

La questione giuridica

Se l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che prestazioni come l’APA e la PCH possano essere qualificate come prestazioni di sicurezza sociale, quindi attribuite senza valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, quando il loro importo è modulato in funzione delle risorse del beneficiario.

Principio di diritto

Le prestazioni nazionali che attribuiscono un diritto sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti, senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali al momento del sorgere del diritto, costituiscono "prestazioni di sicurezza sociale" ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 anche se le risorse del beneficiario incidono solo sul calcolo dell’importo da erogare; di conseguenza, l’APA e la PCH sono soggette al regolamento e ai relativi effetti di coordinamento, compreso il principio di unicità della legislazione applicabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone
  • Allegato II all’Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Direttiva/decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione

Coordinamento della sicurezza sociale e prelievi destinati alla CNSA

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla cour administrative d’appel de Nancy, riguarda l’assoggettamento di contribuzioni e prelievi francesi applicati a redditi patrimoniali di contribuenti residenti in Francia ma iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero. Il nodo centrale è se la quota di prelievi destinata a finanziare l’assegno per l’indipendenza personale (APA) e la prestazione compensativa della disabilità (PCH) rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 883/2004.

Contesto fattuale e procedimento principale

I coniugi Dreyer, cittadini francesi e residenti in Francia, sono iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero; il sig. Dreyer ha svolto la propria carriera in Svizzera. L’amministrazione fiscale francese ha assoggettato i coniugi a diversi prelievi sui redditi da capitali mobiliari percepiti nel 2015, tra cui contributo sociale generalizzato, contributo al rimborso del debito sociale, prelievo sociale, contribuzione integrativa e prelievo di solidarietà.

Il giudice d’appello amministrativo aveva già ritenuto non dovuta la parte di prelievi destinata al FSV e alla CADES, in applicazione della giurisprudenza de Ruyter, poiché collegata a settori della sicurezza sociale e quindi coperta dal principio di unicità della legislazione applicabile. Restava controversa la quota destinata alla CNSA, ossia quella che finanzia in particolare APA e PCH.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, in particolare l’articolo 8 e l’allegato II, che estende tra UE e Svizzera l’applicazione del regolamento n. 883/2004. Ai fini interni, vengono in rilievo le disposizioni del regolamento n. 883/2004, soprattutto:

  • articolo 3, paragrafi 1 e 3, sull’ambito materiale;
  • articolo 11, paragrafo 1, sul principio di unicità della legislazione applicabile.

Sul piano francese, sono esaminate le norme che disciplinano la CNSA e le due prestazioni:

  • APA, concessa a persone anziane non autosufficienti;
  • PCH, destinata alle persone con disabilità.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede se queste prestazioni possano essere considerate “prestazioni di sicurezza sociale” quando:

  • sono riconosciute sulla base di una situazione legalmente definita;
  • non richiedono una valutazione discrezionale delle esigenze personali;
  • ma il loro importo varia in funzione delle risorse del beneficiario.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda il criterio consolidato per qualificare una prestazione come prestazione di sicurezza sociale:

  • deve essere attribuita sulla base di una situazione legalmente definita, senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali;
  • deve riferirsi a uno dei rischi elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

Nel caso di specie, la seconda condizione non poneva problemi: APA e PCH si riferiscono rispettivamente ai rischi della vecchiaia e della disabilità. Il punto decisivo era la prima condizione. La Corte osserva che:

  • l’accesso all’APA e alla PCH dipende da criteri oggettivi e predeterminati, quali età, residenza stabile e regolare, perdita di autonomia o stato di disabilità;
  • le risorse del beneficiario non incidono sul sorgere del diritto, ma solo sull’importo effettivamente erogato;
  • il calcolo dell’importo sulla base delle risorse avviene secondo parametri oggettivi e legalmente definiti, applicabili indistintamente.

Di conseguenza, la considerazione delle risorse non implica una valutazione individuale delle esigenze personali. Né la valutazione del grado di perdita di autonomia o di disabilità trasforma la prestazione in una misura soggetta a discrezionalità, poiché tale valutazione è effettuata secondo griglie, elenchi e criteri predefiniti.

La Corte aggiunge che non occorre verificare se APA e PCH possano essere qualificate come prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, poiché le due qualificazioni si escludono reciprocamente quando la prestazione integra già una prestazione di sicurezza sociale.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’APA e la PCH devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale, anche se il loro importo dipende dalle risorse del beneficiario, purché tali risorse incidano solo sul calcolo dell’importo e non sul riconoscimento del diritto.

Implicazioni pratiche

Per il professionista, la sentenza conferma che, in materia di coordinamento UE/Svizzera, non basta che un prelievo sia formalmente destinato a finanziare prestazioni sociali: occorre verificare la natura delle prestazioni finanziate. Se queste rientrano nell’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, il prelievo non può essere imposto a soggetti già soggetti alla legislazione di un altro Stato coordinato, in virtù del principio di unicità della legislazione applicabile.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialelibera circolazione delle personecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialeprestazioni assistenziali e di disabilitàcontributi sociali

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