Sentenza n. 862/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del 28 ottobre 2024 Avviso Pubblico ISI 2022, codice domanda ISI I1822-000154, di I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Ravenna, notificato in data 28 ottobre 2024, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I1822-000154 presentata dalla società Forasassi Giuliano & C. S.n.c. in virtù dell’Avviso Pubblico ISI 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del finanziamento richiesto nell’ambito dell’Avviso Pubblico ISI 2022, motivato con l’asserita carenza dei requisiti contributivi e assicurativi dei soci lavoratori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società, priva di dipendenti dal 2010, aveva presentato domanda di finanziamento ISI 2022 per la sostituzione di una trattrice agricola, nell’ambito di un progetto di riduzione del rischio rumore. Dopo l’ammissione in graduatoria e la conferma della domanda, INAIL comunicava il preavviso di rigetto ritenendo che i soci lavoratori non fossero iscritti alla gestione commercianti INPS e che la società non fosse assoggettata ad alcuna contribuzione. La società deduceva: 1) violazione dell’art. 7 dell’Avviso ISI 2022, sostenendo che i soci erano regolarmente iscritti all’INPS come coltivatori diretti per le rispettive imprese individuali agricole e che, in forza del principio dell’attività prevalente, non erano tenuti a una ulteriore iscrizione alla gestione separata o alla gestione commercianti; 2) eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché INAIL non aveva considerato che l’attività esercitata non era commerciale e non aveva esaminato specificamente le osservazioni e la documentazione prodotta; 3) mancata applicazione del soccorso istruttorio e violazione del contraddittorio procedimentale. INAIL eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale, eccezioni non coltivate in udienza e ritenute comunque infondate dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 7 dell’Avviso richiedesse la regolarità assicurativa e contributiva sia dei lavoratori subordinati sia dei soci che svolgono attività lavorativa per l’impresa, anche quando non vi siano dipendenti. Nel caso concreto, la società era priva di dipendenti, ma i due soci lavoratori risultavano iscritti all’INPS come coltivatori diretti per le rispettive imprese agricole ed erano contributivamente regolari, come risultava dai DURC prodotti. Alla luce dell’art. 1, comma 208, l. 662/1996 e della disciplina richiamata dalla ricorrente, l’iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, quale gestione relativa all’attività prevalente, doveva ritenersi sufficiente; non sussisteva un obbligo di ulteriore iscrizione alla gestione separata INPS, tenuto conto dell’attività svolta. Il diniego era inoltre viziato perché il preavviso aveva fatto riferimento alla mancata iscrizione alla gestione commercianti, sebbene né la società né i soci esercitassero attività commerciale, e il provvedimento conclusivo non aveva dato adeguata e specifica risposta alle osservazioni e ai documenti prodotti dalla società. Le ulteriori giustificazioni formulate da INAIL in giudizio, non contenute nell’atto impugnato, costituivano inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il TAR ha considerato rilevante anche il fatto che INAIL avesse riconosciuto la sostanziale approvabilità tecnica del progetto, con importo finanziabile indicato in euro 84.053. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
Costituisce la base normativa degli incentivi INAIL destinati a finanziare progetti per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro.
art. 7 Avviso Pubblico ISI 2022
I soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati)
Il requisito di regolarità e assoggettamento contributivo riguarda sia i lavoratori subordinati sia i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche quando la società non ha dipendenti; per i soci deve essere verificato anche con riferimento agli obblighi contributivi propri relativi all’attività oggetto del finanziamento.
art. 10 Avviso Pubblico ISI 2022
È stato richiamato da INAIL per la decurtazione del 50% dell’importo previsionale di vendita o permuta del bene sostituito.
art. 1, comma 208, l. 662/1996
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente [...] varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria [...] sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Il principio dell’attività prevalente consente l’iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente all’attività cui il soggetto dedica prevalentemente la propria opera.
art. 12, comma 11, l. 122/2010
Le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
La disciplina dell’attività prevalente riguarda le attività autonome esercitate in forma d’impresa e, secondo il richiamo operato in sentenza, esclude la necessità di una doppia iscrizione previdenziale dei soci coltivatori diretti in assenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione separata.
art. 9 c.p.a.
Richiamato in relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da INAIL, ritenuta comunque infondata dal Collegio.
art. 13 c.p.a.
Richiamato in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da INAIL, ritenuta comunque infondata dal Collegio.
Massime di principio
- Un avviso pubblico per incentivi alla sicurezza sul lavoro che richieda la regolarità assicurativa e contributiva dei lavoratori e dei soci lavoratori non può essere interpretato nel senso di escludere automaticamente le società prive di dipendenti, quando i soci che prestano attività lavorativa per l’impresa risultino regolarmente assoggettati alla gestione previdenziale applicabile alla loro attività.
- Ai fini del requisito contributivo previsto da un bando, l’iscrizione del socio lavoratore alla gestione previdenziale corrispondente all’attività prevalente può essere sufficiente quando non sussista, in relazione all’attività concretamente svolta, un autonomo obbligo di iscrizione a un’ulteriore gestione previdenziale.
- L’amministrazione che, nel preavviso di rigetto, richiami la mancata iscrizione a una gestione previdenziale non pertinente rispetto all’attività esercitata deve esaminare specificamente le osservazioni dell’interessato che contestino tale presupposto e producano documentazione contributiva; una risposta generica non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione.
- Le ragioni poste a fondamento della legittimità di un provvedimento amministrativo devono risultare dall’atto impugnato; l’amministrazione non può integrare postumamente la motivazione in giudizio mediante argomentazioni nuove, riferite a circostanze non esaminate nel provvedimento.
- La regolarità contributiva dei soci lavoratori deve essere valutata in concreto e secondo la gestione previdenziale effettivamente applicabile all’attività svolta, non mediante il riferimento automatico alla gestione commercianti o alla gestione separata INPS.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →