Cassazione Penale, Sentenza n. 6962/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona (conferma della condanna del Tribunale di Fermo) per plurimi motivi: 1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione per appello (art. 157, comma 8-bis e art. 601 c.p.p.), in ragione della revoca del primo difensore e della dichiarazione del secondo di non voler ricevere notifiche; 2) vizio di motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa (contestazione della valutazione di merito sulla versione della parte civile, sul debito di gioco e sulle circostanze della consegna della collana); 3) contestazione della qualificazione giuridica di alcuni fatti (es. rapina vs violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e riferimento a profili di concorso di reati; 4) dedotta illegittima utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita come persona informata dei fatti anziché come indagata per reato collegato (art. 371, comma 2 lett. b) o art. 247 c.p.p. o altro richiamato in ricorso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione notificazioni: la Corte ha ritenuto regolare la prima notifica effettuata presso lo studio dell'avvocato presso cui l'imputato aveva eletto domicilio; la rinuncia o revoca del difensore non revoca automaticamente l'elezione di domicilio, che resta efficace se non disattesa formalmente dall'imputato, e la successiva notifica al nuovo difensore è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.; la dichiarazione del nuovo difensore di non voler ricevere notifiche non rileva. La doglianza sulle notifiche, qualificata come nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nelle conclusioni e pertanto è sanata. Quanto ai profili relativi alla credibilità della persona offesa la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ha ricordato che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione di merito ma verifica solo la correttezza e completezza della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Le ulteriori doglianze (qualificazione giuridica dei fatti, esigenze di valutazioni di fatto, utilizzabilità delle dichiarazioni) sono state dichiarate non consentite perché richiedono accertamenti di fatto non devoluti alla Cassazione o non erano dedotte in appello; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen. (comma 8-bis)
Rilevanza delle notifiche effettuate presso il difensore eletto; la dichiarazione del difensore di non accettare notifiche non annulla l'efficacia della precedente elezione di domicilio dell'imputato
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla regolarità della notifica del decreto di citazione per appello; la Corte non ritiene fondata la doglianza nel caso di specie
art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)
Consente la validità della notifica presso il difensore di fiducia in caso di irreperibilità dell'imputato o in presenza di elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione alla seconda notifica
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e) e comma 3)
Limiti del sindacato della Cassazione: verifica sulla completezza e correttezza della motivazione (lett. e); divieto di sollevare questioni in cassazione che comportino accertamenti di fatto o che non siano state dedotte in appello (comma 3)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una somma a titolo di ammenda nella sentenza di cassazione; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende valutati i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 629 cod. pen. (rapina)
Norma sostanziale penale richiamata nella qualificazione dei fatti contestati; la Corte non ha riqualificato il fatto in violenza privata, ritenendo tale censura non devoluta o non ammissibile in Cassazione
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Richiamato tra le fattispecie contestate nel processo di merito; questioni relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni sulla materia richiedono valutazioni di fatto non devolute alla Cassazione
art. 371 cod. proc. pen. (comma 2 lett. b))
Richiamato nel ricorso in relazione allo status della persona offesa/parte civile e alla possibile qualificazione come indagato per reato collegato; la Corte ha ritenuto la questione non suscettibile di esame in sede di legittimità come formulata
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore resta efficace fino a formale revoca comunicata: la revoca del mandato del difensore non annulla automaticamente l'elezione di domicilio fatta dall'imputato
- La dichiarazione del nuovo difensore di non voler ricevere notifiche non è rilevante se esiste una precedente elezione di domicilio valida; la notifica rimane efficace ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
- Le nullità 'a regime intermedio' relative a notifiche devono essere tempestivamente eccepite (al più tardi nelle conclusioni): in assenza di tempestiva deduzione la nullità si considera sanata
- La Corte di Cassazione non può rivedere le valutazioni di fatto e la credibilità delle prove; il suo controllo è limitato a verificare la correttezza, completezza e logicità della motivazione (art. 606 lett. e))
- Questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto o che non sono state dedotte nel gravame di appello sono inammissibili in Cassazione (art. 606 comma 3); esse devono essere preventivamente affrontate nei gradi di merito
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese, imporre somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.) e disporre la rifusione delle spese a favore della parte resistente
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