Cassazione Civile, Ordinanza n. 06248/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, sostenendo che il beneficio previsto per i residenti in Sicilia colpiti dal sisma del dicembre 1990 dovesse comportare la restituzione di quanto già pagato, e non soltanto la possibilità di definire in via agevolata debiti ancora non estinti. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo applicabile il regime agevolativo anche a chi aveva già versato integralmente l'imposta e riconoscendo la legittimazione al rimborso anche in capo al contribuente-sostituito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, sostenendo che il rimborso spetterebbe solo al sostituto d'imposta che ha materialmente eseguito il versamento, quale soggetto obbligato ex lege, e non al contribuente percipiente le somme assoggettate a ritenuta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha affermato che il rimborso d'imposta previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non solo dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta. Ha inoltre richiamato quale conferma dell'interpretazione l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, che ha inciso sulle modalità di esecuzione del rimborso includendo tra i beneficiari i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Non sono state liquidate spese poiché il contribuente intimato non si è costituito. È stato escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come disposizione agevolativa invocata dall'amministrazione, ma la Corte non fonda la decisione su una lettura restrittiva che limiti il beneficio al solo definire i debiti non ancora versati.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È la norma centrale: la Corte ne ribadisce l'interpretazione estensiva, nel senso che il rimborso spetta non solo al sostituto d'imposta che ha eseguito il versamento, ma anche al contribuente-sostituito percettore delle somme assoggettate a ritenuta.
art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 123 del 2017
Richiamato come conferma normativa della legittimazione del lavoratore dipendente a ottenere il rimborso in relazione alle ritenute subite e come disciplina delle modalità esecutive del rimborso.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Norma processuale invocata nel ricorso per denunciare la violazione di legge da parte del giudice d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rimborsi fiscali connessi al sisma siciliano del dicembre 1990, la legittimazione a richiedere la restituzione non è limitata al soggetto che ha materialmente eseguito il versamento, ma si estende anche al contribuente sostituito, quando il rapporto sostanziale d'imposta sia unitario.
- La disciplina del rimborso va letta in modo coerente con la sostituzione d'imposta: chi subisce la ritenuta e sopporta l'onere economico del tributo può essere titolare del diritto alla ripetizione, anche se non ha materialmente versato l'imposta.
- Le norme successive che disciplinano le modalità di esecuzione del rimborso possono essere valorizzate come conferma interpretativa della platea dei beneficiari già desumibile dalla disciplina agevolativa previgente.
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