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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero impugnava la decisione della CTR che aveva ritenuto autonomamente impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato relativo alla conferma delle misure cautelari e che aveva calcolato il contributo sulla base del valore dell'unico atto impugnato (provvedimento di concessione/conferma delle misure cautelari ex D.Lgs. 472/1997, art.22) e non sommando i valori dei quattro avvisi di accertamento (anni 2007-2010) che ne costituivano il presupposto. Il Ministero deduceva (1) l'inammissibilità del ricorso avverso l'invito al pagamento e (2) l'erroneità del criterio di determinazione del contributo unificato, sostenendo che, in presenza di impugnazione fondata su più atti impositivi, il contributo debba essere calcolato uti singuli per ciascun atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Sul primo punto ha confermato che l'elenco degli "atti impugnabili" di cui all'art.19 D.Lgs.546/1992, pur nominalmente tassativo, va interpretato estensivamente: un invito bonario che espliciti una pretesa tributaria definita e le sue ragioni è autonomamente impugnabile perché produce un interesse concreto del contribuente a chiarire la propria posizione. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché il Ministero non aveva realmente contestato la ratio decidendi della CTR, che aveva individuato come oggetto del giudizio l'unico provvedimento di misure cautelari (ex D.Lgs.472/1997, art.22) e non i quattro avvisi di accertamento antecedenti; di conseguenza il calcolo del contributo è stato correttamente effettuato con riferimento al valore dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 12, comma 5; art. 19; art. 100 c.p.c.

    L'art.19 elenca tassativamente gli atti impugnabili, ma la Cassazione ammette un'interpretazione estensiva: sono impugnabili anche atti non espressamente indicati se comunicano una pretesa tributaria definita. L'art.12(5) disciplina il valore della lite e il Ministero richiamava il criterio uti singuli per ricorsi cumulativi, ma la Corte ha richiamato la necessità di individuare l'oggetto reale dell'impugnazione per determinare il valore.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    Individua il provvedimento di concessione/conferma delle misure cautelari quale atto autonomo cui può riferirsi il ricorso; nella vicenda la Corte ha ritenuto che l'oggetto del giudizio fosse l'atto cautelare ex art.22, anche se fondato su più avvisi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2000 (rif. normativa contributo unificato) / DPR 115/2002

    art. 13; art. 14; art. 226; art. 248

    Richiamati dal Ministero in relazione alla regolamentazione del contributo unificato e delle procedure di riscossione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sull'impugnabilità dell'invito e sulla base giuridica non ha accolto la censura.

  • Direttiva n.2 dell'Ufficio Centrale - DGT (Agenzia delle Entrate)

    Dir. n.2/DGT del 14 dicembre 2012

    Interpretazione amministrativa richiamata dall'Ufficio per sostenere il calcolo del contributo sulla somma dei contributi per ogni singolo atto; la Corte ha comunque deciso che bisogna guardare all'oggetto materiale dell'impugnazione (atto cautelare unico) e non agli antecedenti logico-giuridici.

  • Legge n. 448/2001

    Rilevata dalla giurisprudenza come fonte dell'allargamento della giurisdizione tributaria che giustifica un'interpretazione estensiva degli atti impugnabili a tutela del contribuente.

  • Legge n.147/2013

    art.1, comma 598, lett. a)

    Citata dal Ministero in tema di calcolo del contributo unificato per ricorsi cumulativi; non ha però prevalso perché la Corte ha confermato la centralità dell'individuazione dell'oggetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un invito bonario al pagamento che espliciti una pretesa tributaria definita e ne esponga le ragioni può essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario, anche se non rientra espressamente nell'elenco dell'art.19 D.Lgs.546/1992.
  • Per determinare il contributo unificato occorre individuare l'effettivo oggetto del giudizio: se il ricorso è diretto contro un unico provvedimento (es. provvedimento di misure cautelari), il valore della lite e quindi il contributo si calcolano con riferimento a tale atto, anche se esso ha come presupposto logico più avvisi di accertamento.
  • L'elenco degli atti impugnabili è tassativo nella forma ma suscettibile di interpretazione estensiva alla luce del principio di tutela del contribuente e dell'ampliamento della giurisdizione tributaria; la mancata impugnazione di un invito non è priva di conseguenze pratiche (interessi, sanzioni) e giustifica l'accesso preventivo al giudice.
  • Vizi formali della relata di notifica o della figura di chi ha materialmente consegnato l'atto non inficiano automaticamente la validità della notificazione, purché sia possibile individuare con certezza la parte a istanza della quale essa è avvenuta e/o la parte accetti successivamente gli effetti della notificazione.
  • In sede di impugnazione è essenziale che la parte ricorrente contesti specificamente la ratio decidendi della pronuncia che si intende censurare; motivi generici o che non incidono sulla decisione soggiacente possono essere dichiarati inammissibili.

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