Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7754/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del decreto K10-OMISSIS-del 7 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 25 novembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202304776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato a fronte di precedenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che l'istruttoria fosse lacunosa e che il diniego non avesse adeguatamente considerato il suo stabile inserimento nel tessuto socioeconomico italiano, documentato anche dall'attività individuale e dall'incremento del fatturato. Ha inoltre evidenziato che il lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno coinvolto in una delle condanne era suo fratello e che il reato di uso di atto falso presentava un basso allarme sociale. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito documentale dell'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto tardivi e inutilizzabili i documenti depositati il giorno precedente l'udienza, perché oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha stralciato i documenti depositati tardivamente dall'Amministrazione, qualificando come perentori i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, diretto a verificare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne le regole di convivenza, con riguardo anche alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e ai valori identitari dello Stato. Il sindacato giudiziale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la presenza di una condanna per assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e di un decreto penale per uso di atto falso è stata ritenuta idonea a sostenere, senza manifesta illogicità, il giudizio negativo sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente. I fatti penalmente rilevanti possono essere valutati anche come fatti storici in chiave preventiva, indipendentemente dall'eventuale estinzione del reato; inoltre, l'omessa dichiarazione di una condanna definitiva e la conseguente dichiarazione non veritiera nell'ambito della domanda di cittadinanza possono essere autonomamente considerate quali indici di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento, anche quando non producano automaticamente la preclusione del beneficio. Il diniego non impedisce la presentazione di una nuova domanda in futuro e non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di presentare documentazione e osservazioni considerate nell'istruttoria amministrativa.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di documenti e memorie sono perentori; gli atti depositati tardivamente sono processualmente inutilizzabili e devono essere stralciati.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La scadenza del termine per la conclusione del procedimento di cittadinanza, qualificato come ordinatorio, può legittimare l'azione contro il silenzio, ma non priva l'Amministrazione del potere di provvedere tardivamente.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    La condanna per assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno può essere valutata, nell'ambito della discrezionalità amministrativa, quale elemento storico rilevante per il giudizio di integrazione e affidabilità.

  • art. 489 c.p.

    La condanna per uso di atto falso può concorrere alla valutazione negativa della condotta del richiedente e della sua adesione alle regole dell'ordinamento.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Il mendacio dichiarativo nell'ambito della domanda di naturalizzazione, anche quando non determini automaticamente l'esclusione dal beneficio, può essere valutato complessivamente dall'Amministrazione quale indice di insufficiente integrazione e affidabilità.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La sentenza richiama la rilevanza dei reati automaticamente ostativi nella disciplina della cittadinanza, distinguendoli dalla valutazione discrezionale dei precedenti penali nel procedimento di naturalizzazione.

  • art. 8 CEDU

    Il diniego di cittadinanza non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce al richiedente di restare in Italia e di continuare a condurvi la propria esistenza.

  • art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Il diniego di cittadinanza non è stato ritenuto incidente, nel caso concreto, sulla vita privata e familiare dell'interessato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale: l'Amministrazione deve valutare se il richiedente sia stabilmente e compiutamente inserito nella comunità nazionale, considerando anche sicurezza, stabilità economico-sociale, condotta di vita e rispetto dei valori dell'ordinamento.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, nonché alla logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione sull'idoneità del richiedente.
  • I precedenti penali possono essere valutati dall'Amministrazione come fatti storici rilevanti in un'ottica preventiva, anche se il reato sia estinto o non costituisca automaticamente causa ostativa, purché la valutazione sia motivata e non manifestamente illogica.
  • L'omessa dichiarazione di una condanna definitiva o la presentazione di dichiarazioni non veritiere nell'ambito della domanda di cittadinanza può costituire, anche autonomamente, un indice negativo di affidabilità e di adesione alle regole dell'ordinamento, pur quando non determini automaticamente la preclusione del beneficio.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza ha natura ordinatoria: la sua scadenza non esaurisce il potere dell'Amministrazione, ma consente al richiedente di agire contro il silenzio e, in presenza degli ulteriori presupposti, di chiedere il risarcimento del danno da ritardo.
  • I termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti e memorie sono perentori; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili nel processo e devono essere espunti dal fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.