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Sentenza

Sentenza n. 4713/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1.- A) in parte qua del verbale di scrutinio finale A.S. 2025/2026 stilato dal Consiglio di classe seconda sez. I della Scuola Secondaria superiore di secondo grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui ha decretato l’attribuzione del “voto di comportamento” / condotta pari a 5/10 e ne ha deciso la non ammissione alla classe successiva e nella parte in cui ha attribuito il voto di 4/10 per la materia “Educazione Civica” (doc. 1); B) occorrendo, del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 15 giugno 2026 nella parte in cui è stata “confermata” la deliberazione del consiglio di classe dell’attribuzione del voto di condotta espresso in 5/10 (doc.2); C) delle valutazioni finali pubblicate in data 16 giugno 2026 denominate “Pagella scolastica” nella parte in cui -OMISSIS- risulta aver riportato in Condotta una valutazione di 5/10 e in Educazione Civica 4/10; D) della scheda per la comunicazione dei voti e della valutazione delle competenze alle famiglie di -OMISSIS- del 9.6.2026, pubblicata il 16 giugno 2026, nella parte in cui egli risulta aver riportato in Condotta una valutazione di 5/10 e in Educazione Civica 4/10 ed una valutazione della competenza trasversale “Partecipare alla vita scolastica e sociale, reale e virtuale, in modo attivo e consapevole, rispettando regole, persone, strumenti e ambienti. Agire con atteggiamento etico e inclusivo, riconoscendo diritti, doveri e responsabilità comuni” valutata al livello 1; E) del documento ad oggetto “Controdeduzioni al ricorso in via amministrativa, ai sensi della legge n.241/1990 – istanza di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS- promosso dai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-” inoltrato via pec ai ricorrenti in data 16 luglio 2026 (doc.5); F) nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso; 2.- per la declaratoria: del diritto del suddetto alunno a essere ammesso alla classe terza della scuola secondaria di secondo grado, ITE “-OMISSIS-”, -OMISSIS- -OMISSIS- con indirizzo AFM (amministrazione, finanza e marketing), indirizzo del triennio rescelto dall’alunno durante l’a.s. 2025/2026. per quanto riguarda i motivi aggiunti: A) del provvedimento ad oggetto: “Definizione del procedimento disciplinare e irrogazione di sanzione nei confronti dello studente -OMISSIS- ai sensi del DPR 249/1998 e della Legge 150/2024, in esecuzione dell'ordinanza TAR Lombardia n. 02759/2026.” Prot. riservato n. -OMISSIS- del 15 settembre 2026, a firma della Dirigente Scolastica dell’ITE -OMISSIS- di -OMISSIS-, notificato alla Ricorrente -OMISSIS- il 16 settembre 2026 (doc.18); B) del verbale della seduta di Consiglio di Classe del 15 settembre 2026 non allo stato conosciuto e per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti; C) del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2026 non allo stato conosciuto e per il quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti; D) nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso; 2.- per la declaratoria: del diritto del suddetto alunno a essere ammesso nell’a.s. 2026/2027 alla classe terza della scuola secondaria di secondo grado, ITE “-OMISSIS-”, -OMISSIS- di -OMISSIS- con indirizzo AFM (amministrazione, finanza e marketing), indirizzo del triennio prescelto dall’alunno.

Giustizia amministrativa202602759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione dello studente alla classe successiva con voti pari a 5/10 in condotta e 4/10 in Educazione civica, nonché successivo provvedimento disciplinare del 15 settembre 2026 che ha qualificato il 5/10 in condotta come sanzione disciplinare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di studente)

Prevale il privato

La controversia

I genitori dello studente hanno impugnato la non ammissione alla classe successiva deliberata al termine dell’anno scolastico 2025/2026, contestando il voto di 5/10 in condotta e quello di 4/10 in Educazione civica. La valutazione insufficiente in condotta era stata motivata con una condotta ritenuta lesiva della dignità di un docente e riconducibile alle fattispecie di bullismo o cyberbullismo previste dal regolamento d’istituto. Con riferimento al voto in Educazione civica, il motivo VIII deduceva violazione dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 249/1998, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti e inosservanza delle Linee guida adottate con d.m. 183/2024, sostenendo che il voto fosse stato determinato dai fatti disciplinari anziché dalle valutazioni maturate durante l’anno. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva richiesto la previa conclusione del procedimento disciplinare, la scuola ha adottato il 15 settembre 2026 nuove determinazioni: il Consiglio di classe ha nuovamente attribuito il 5/10 in condotta e il 4/10 in Educazione civica, e la dirigente scolastica ha irrogato un provvedimento che identificava la sanzione disciplinare nel voto insufficiente in condotta. Con motivi aggiunti i genitori hanno impugnato tale provvedimento e gli atti presupposti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le nuove determinazioni del 15 settembre 2026 hanno sostituito quelle originariamente impugnate. In particolare, il motivo sul voto di Educazione civica non è stato riproposto contro la nuova valutazione, che il Consiglio di classe ha motivato con il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e con il livello 1 nella competenza trasversale; il TAR ha quindi rilevato che tale nuova motivazione non era stata specificamente censurata con i motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono invece accolti: il provvedimento della dirigente scolastica ha illegittimamente qualificato il voto di 5/10 in condotta come sanzione disciplinare, mentre l’art. 93 del regolamento d’istituto contempla sanzioni tipiche diverse, tra cui ammonizione, sospensione ed esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame di Stato. Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 122/2009, come modificato dalla legge 150/2024, il voto di comportamento inferiore a sei decimi è una possibile conseguenza della previa irrogazione di una sanzione disciplinare, non una sanzione in sé. È stato pertanto annullato il provvedimento del 15 settembre 2026 e gli atti presupposti richiamati, fatte salve le successive determinazioni della scuola. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 122/2009

    Pertanto la disposizione prevede un iter chiaramente scandito con la fase disciplinare e si conclude con la sanzione tipica adottata dall’organo competente e quindi la valutazione della condotta in sede di consiglio di classe.

    La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi presuppone una distinta e previa sanzione disciplinare tipica, irrogata dall’organo competente; il voto insufficiente costituisce la successiva valutazione della condotta e non può essere usato come sanzione.

  • art. 93 del Regolamento d'istituto

    Con il decreto la Dirigente ha inflitto la sanzione del 5 in condotta, in manifesta violazione dell’art.93 del Regolamento di istituto che prevede quali sanzioni disciplinari “l’ammonizione (scritta o orale), la sospensione dalle lezioni, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi”.

    Le sanzioni disciplinari sono quelle tipizzate dal regolamento d’istituto; il voto insufficiente in condotta non può essere qualificato come una di esse.

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in sede camerale, ricorrendone i presupposti indicati dalla disposizione e non essendosi le parti opposte.

Massime di principio

  • Quando la disciplina scolastica subordina l’attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi all’irrogazione di una sanzione disciplinare nel medesimo anno scolastico, la sanzione deve essere previamente adottata dall’organo competente secondo il procedimento previsto; il voto insufficiente è una conseguenza valutativa successiva e non può sostituire la sanzione.
  • L’amministrazione scolastica non può qualificare come sanzione disciplinare un voto insufficiente in condotta quando il regolamento d’istituto prevede specifiche sanzioni tipiche diverse; la sequenza procedimentale richiede prima l’irrogazione della sanzione e poi la valutazione della condotta da parte del Consiglio di classe.
  • Quando, durante il giudizio, l’amministrazione adotta nuove determinazioni che sostituiscono quelle impugnate, l’impugnazione originaria può divenire improcedibile; se il ricorrente non censura con motivi aggiunti la nuova determinazione e la sua autonoma motivazione, viene meno l’interesse a ottenere una pronuncia sul vizio riferito all’atto superato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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