Cassazione Civile, Ordinanza n. 40126/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello, confermando l'annullamento disposto dal giudice di primo grado di un avviso di riclassamento catastale relativo a un immobile sito nella microzona 20 di Roma. L'atto aveva rivalutato la rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ma era stato ritenuto non sufficientemente motivato. Con l'unico motivo, l'Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente reputato insufficiente la motivazione del provvedimento. La Corte ha però rilevato che, in tema di revisione del classamento per microzone, la motivazione deve indicare in modo rigoroso e specifico sia le ragioni della revisione della microzona sia gli elementi concreti che incidono sul classamento del singolo immobile, non essendo sufficienti richiami generici a parametri normativi o a scostamenti statistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR Lazio. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'avviso di riclassamento catastale emesso ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 deve essere motivato in modo completo, specifico e razionale, con riferimento sia alla microzona sia al singolo immobile, indicando gli elementi concreti che giustificano la variazione della rendita. Nel caso esaminato, la CTR si era correttamente attenuta a tali criteri; la censura dell'Ufficio mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla sufficienza della motivazione, non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese di legittimità, poiché la contribuente è rimasta intimata. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione la pretesa violazione di legge nella valutazione della motivazione dell'atto catastale.
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
disciplina la revisione del classamento per microzone; la motivazione dell'atto deve dare conto degli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento del singolo immobile.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998
richiamato per evidenziare che, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita, rilevano anche le caratteristiche edilizie del fabbricato.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'avviso deve essere rigorosa, completa e specifica: non basta il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona.
- L'atto deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare in che modo essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di difendersi e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- In sede di legittimità non è sindacabile, se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto, la valutazione del giudice di merito sulla sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo.
- La motivazione del nuovo classamento non può risolversi in formule standardizzate o espressioni di stile, ma deve contenere riscontri estimativi individualizzanti riferiti al fabbricato, al contesto urbano e alla qualità ambientale della zona.
- Quando l'Ufficio fonda il riclassamento sulla revisione dei parametri della microzona, deve anche indicare il provvedimento amministrativo di revisione e i concreti miglioramenti o mutamenti del contesto urbano posti a base della nuova stima.
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