Sentenza del 08/05/2018 n. 1944 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tares - Motivazione avviso di accertamento - Mancata indicazione delle difformità - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per insufficiente motivazione. Il semplice riferimento a un controllo, privo dell'indicazione concreta delle difformità e degli elementi posti a fondamento della maggiore pretesa, non soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento Tares perché l'atto si limitava a richiamare genericamente un "controllo eseguito", senza indicare in modo analitico quali fossero le difformità riscontrate rispetto alla dichiarazione originaria relativa all'occupazione delle aree. Tale carenza motivazionale impediva al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di predisporre un'adeguata difesa, oltre a non consentire al giudice di verificare la fondatezza dell'accertamento.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L'avviso deve indicare in modo concreto e comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Un rinvio generico a un controllo, senza descrivere le difformità riscontrate, non è sufficiente.
Disciplina della Tares
Nell'accertamento della tassa sui rifiuti, l'ente deve specificare gli elementi che giustificano la diversa superficie, destinazione o imponibilità delle aree rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario deve consentire al contribuente di comprendere con precisione che cosa gli viene contestato e su quali elementi si fonda la maggiore pretesa.
- Il mero richiamo a un controllo, a una verifica o a risultanze interne dell'amministrazione non sostituisce l'indicazione analitica delle irregolarità riscontrate.
- La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata sia per permettere una difesa effettiva sia per consentire al giudice di verificare la legittimità e la fondatezza dell'atto.
- In situazioni analoghe, l'assenza di dati concreti sulle difformità rispetto alla dichiarazione originaria può comportare la nullità o l'annullamento dell'avviso, soprattutto quando tali elementi non siano conoscibili aliunde dal contribuente.
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