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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6863 del 20 maggio 2013, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 20617/2012, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesatta e parziale esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione integrale dello stipendio tabellare per il servizio svolto all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato solo parziale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6863 del 20 maggio 2013, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, il diritto alla corresponsione integrale dello stipendio tabellare per tutto il servizio prestato all'estero e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme trattenute in busta paga, corrispondenti alla soppressa indennità integrativa speciale, oltre agli interessi legali dalla ricezione del tentativo di conciliazione fino al saldo. Sulla base del cedolino di maggio 2016, già oggetto di diffida del 24 febbraio 2017, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento o rimborso di € 4.350,14, trattenuti a titolo di contributi previdenziali a suo carico, oltre agli interessi legali, nonché il mancato pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati già corrisposti in esecuzione della sentenza, calcolati dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, ove non già liquidati.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario verificare puntualmente l'attività esecutiva svolta dall'Amministrazione e le modalità di calcolo delle somme corrisposte o ancora dovute, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 65 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata sull'attività posta in essere, con chiara indicazione dei criteri e delle modalità di computo, in particolare in relazione alla somma di € 4.350,14 e agli interessi legali sugli arretrati. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal TAR, mediante acquisizione di una relazione dettagliata dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia contestata l'esecuzione solo parziale o inesatta del giudicato e occorra verificare le somme effettivamente corrisposte e i criteri di calcolo applicati, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata sull'attività esecutiva svolta e rinviare la decisione dopo l'acquisizione di tali elementi.
  • L'esecuzione di una pronuncia che riconosce somme arretrate comprende, secondo il contenuto del giudicato, anche la corresponsione degli interessi legali maturati sui singoli ratei fino al pagamento, salvo che il giudicato disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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