Sentenza del 26/01/2015 n. 574 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - RELATA DI NOTIFICA - Referto dell'attività di destinazione dell'atto e referto della conformità tra l'esemplare notificato e quello archiviato - Piena prova dell'avvenuta notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancanza della relazione di notificazione determina una carenza di prova dell'avvenuta notificazione. La relata, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, costituisce piena prova dei fatti attestati e consente di verificare la regolarità e gli effetti della notificazione, soprattutto quando il destinatario contesti o dichiari di ignorare la ricezione dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio della relata di notificazione. Secondo il principio richiamato, la relata deve documentare almeno due elementi essenziali: l'attività di destinazione dell'atto al notificando e la conformità tra l'esemplare notificato e quello conservato come originale. In assenza della relata, non è possibile provare adeguatamente né che il plico sia stato effettivamente destinato al notificando né che il contenuto dell'atto notificato corrisponda a quello archiviato.
Massime di principio
- In caso di contestazione della notificazione, la relata è normalmente il documento centrale per dimostrare sia l'invio o la consegna dell'atto sia la corrispondenza tra l'atto notificato e l'originale.
- La semplice disponibilità di una copia dell'atto o di documentazione interna non sostituisce necessariamente la relata, se manca una prova specifica dell'attività notificatoria e della conformità dell'esemplare notificato.
- Quando la relata è assente o incompleta negli elementi essenziali, può risultare non provata l'avvenuta notificazione, con conseguenze sugli effetti processuali o sostanziali che dipendono da essa.
- Le attestazioni del pubblico ufficiale contenute nella relata godono di particolare efficacia probatoria, salvo contestazioni idonee a metterne in discussione la validità secondo le regole applicabili.
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