Sentenza n. 793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05599/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'impugnazione contro il diniego di riapertura dei termini, le regole dello SDAPA e la previsione che limitava la partecipazione all'appalto specifico agli operatori già ammessi al sistema al momento dell'invito
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo tre errori di fatto revocatori. In primo luogo, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla censura relativa all'inversione procedimentale e all'individuazione del dies a quo per la partecipazione, sostenendo che il Consiglio regionale della Campania avesse inviato le lettere di invito prima della pubblicazione della determina a contrarre e dell'indizione formale dell'appalto specifico sul sito istituzionale. In secondo luogo, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla violazione dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di pre-informazione, censura riproposta in appello dopo essere stata dichiarata assorbita in primo grado. In terzo luogo, ha dedotto l'erronea percezione dell'ambito oggettivo della censura relativa all'inidoneità del sistema dinamico di acquisizione per un servizio di vigilanza armata ritenuto non seriale e non standardizzato, in ragione delle articolate prestazioni previste dalla lex specialis. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso; la controinteressata ha inoltre contestato la novità di una prospettazione difensiva sviluppata in memoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l'eccezione di novità relativa al primo motivo, ritenendo che la censura fosse stata formulata sin dall'origine negli stessi termini. Ha inoltre ritenuto tempestiva la memoria di replica della controinteressata, precisando che l'eventuale tardività della prima memoria ne avrebbe comportato l'irrilevanza, senza precludere le successive difese. Nel merito, ha rigettato congiuntamente i primi due motivi di revocazione. La precedente sentenza aveva infatti espressamente riportato le censure relative alle omissioni del Consiglio regionale e alla mancata pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; non vi era quindi mancata percezione degli atti processuali né omessa pronuncia in senso revocatorio. Il giudice ha chiarito che l'omessa pronuncia integra errore di fatto revocatorio soltanto quando dipenda dalla mancata percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale e si traduca nella totale omissione dell'esame del motivo, non quando si contesti il modo in cui il motivo è stato motivato o deciso. Ha inoltre rilevato che la precedente sentenza aveva implicitamente respinto le censure, valorizzando la struttura bifasica dello SDAPA, la mancata tempestiva richiesta di accreditamento per la vigilanza armata e la conoscibilità della gara derivante dalla pubblicazione del bando Consip e dal funzionamento del sistema. Quanto all'avviso di pre-informazione, ha richiamato il principio secondo cui la sua omissione non determina automaticamente l'annullamento della gara, purché siano rispettati equivalenza, effettività e parità di trattamento, verifica ritenuta compiuta nella sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura relativa alla natura non standardizzata del servizio era stata esaminata e respinta nella sentenza precedente. Essa mirava in realtà a contestare l'astrattezza o insufficienza della motivazione e la valutazione del contenuto della lex specialis, non una svista percettiva sul significato letterale degli atti. Il giudizio di revocazione per errore di fatto non può trasformarsi in un nuovo giudizio sull'interpretazione delle domande, delle difese o delle prove, né può riguardare il grado di specificità della motivazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Rinvio ai casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio riguarda la falsa percezione dell'esistenza o del contenuto letterale di atti processuali e non l'interpretazione o la valutazione del loro contenuto.
art. 101 c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla riproposizione in appello delle censure assorbite o non accolte in primo grado.
art. 32, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale parametro della censura relativa alla pubblicità e alla sequenza procedimentale dell'appalto specifico nell'ambito dello SDAPA.
art. 32, comma 8, d.lgs. n. 36/2023
La precedente sentenza lo aveva interpretato nel senso che all'appalto specifico possono partecipare soltanto gli operatori economici accreditati al sistema in tempo utile.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione integra errore di fatto revocatorio soltanto quando dipenda dalla mancata percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale e comporti una totale omissione dell'esame del motivo; non ricorre tale vizio quando la sentenza abbia riportato e considerato la censura, anche mediante una motivazione implicita o non condivisa dalla parte.
- Il giudizio di revocazione per errore di fatto è limitato all'attività percettiva e ricognitiva relativa all'esistenza e al significato letterale degli atti processuali; non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione delle domande e delle difese, la valutazione del materiale probatorio, il percorso argomentativo o il grado di specificità della motivazione.
- L'omessa pubblicazione dell'avviso di pre-informazione non comporta automaticamente l'annullamento della gara quando, in concreto, risultino rispettati i principi di equivalenza, effettività e parità di trattamento e sia stata comunque assicurata la conoscibilità della procedura.
- Nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, la procedura si articola nella fase di ammissione al sistema e nella successiva fase di affidamento dell'appalto specifico; la partecipazione a quest'ultimo richiede che l'operatore sia stato accreditato per la pertinente categoria in tempo utile rispetto all'invito.
- La contestazione della motivazione con cui una sentenza ha qualificato un servizio come standardizzato e compatibile con il sistema dinamico di acquisizione attiene all'attività interpretativa e valutativa del giudice e non costituisce, di per sé, errore di fatto revocatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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