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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17889/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Una contribuente propose opposizione avverso un'intimazione di pagamento riferita a cinque cartelle esattoriali, deducendo di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle e di averne avuto conoscenza solo tramite accesso agli atti presso l'agente della riscossione. Nel giudizio di merito, una precedente causa aveva già portato all'annullamento di quattro cartelle per irritualità della notifica; il Tribunale accolse quindi l'opposizione limitatamente a quelle quattro, ma rigettò la domanda con riguardo alla quinta cartella, ritenendo perfezionata la notifica ai sensi delle regole applicabili all'irreperibilità relativa. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente dedusse, con il primo motivo, l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella posta a base dell'intimazione, per violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 140 c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità invocata; con il secondo motivo censurò la decisione di merito per avere ritenuto ammissibile un deposito documentale effettuato solo in sede di precisazione delle conclusioni, in asserita violazione delle norme processuali sulla produzione dei documenti e dei principi di difesa e giusto processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non veniva riportata né riassunta la relata di notifica della cartella contestata, rendendo il motivo incomprensibile e non verificabile; la Corte ha richiamato il principio per cui la trascrizione della relata è necessaria quando sia funzionale alla comprensione del motivo. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non consentiva di comprendere quale fosse il contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente, con conseguente violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento; la censura della ricorrente è stata però resa inammissibile per difetto di specificità del motivo

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come schema notificatorio applicabile all'ipotesi di irreperibilità relativa; nel caso concreto la Corte osserva che la notifica era stata avviata ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e perfezionata ai sensi di tale disposizione

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    menzionato quale modalità di avvio della notificazione nella specie

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale dedotto in relazione ai motivi di ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale dedotto in relazione al diritto di difesa

  • art. 153 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla produzione documentale

  • art. 166 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla produzione documentale

  • art. 190 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla produzione documentale

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e sufficiente dei fatti e degli elementi indispensabili per comprendere la controversia e i motivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale disposizione che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la validità o l'inesistenza di una notificazione, il motivo deve riportare o riassumere gli elementi della relata necessari a renderlo intelligibile e verificabile; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'onere di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. impone che il ricorrente esponga in modo chiaro e sintetico i fatti essenziali, le difese, lo svolgimento processuale e i contenuti documentali rilevanti, senza costringere la Corte a ricercare aliunde gli elementi necessari.
  • La censura sulla violazione delle regole di notificazione deve essere costruita in modo autosufficiente, indicando con precisione la sequenza degli adempimenti compiuti e il passaggio asseritamente viziato, altrimenti non è scrutinabile nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti temporali, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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