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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18580/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentato omicidio (fatto del 21/02/2023) e altri delitti. La difesa deduceva: 1) nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma valutazione da parte del GIP; 2) nullità perché fondata prevalentemente su intercettazioni ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 270 c.p.p. per provenienza da procedimento diverso; 3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (soprattutto in relazione alla mancata azione concreta verso i fratelli Lorusso); 4) insussistenza delle esigenze cautelari o sproporzione della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché mira a sollecitare rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della gravità indiziaria del Tribunale, rilevando che, seppure una porzione dell'azione (verso i Lorusso) non configurasse pienamente il tentativo per eccesso di anticipazione, esisteva un secondo obiettivo (un soggetto identificato come "Gerardo") per il quale la condotta era programmata e non subordinata ad eventi esterni; l'intervento delle forze dell'ordine ha solo impedito l'esecuzione. Il sequestro successivo di una pistola alterata ha rafforzato il quadro offensivo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il contesto di contrapposizione tra sodalizi dediti allo spaccio, la gravità dell'azione armata e i precedenti dell'indagato giustificassero la prognosi di pericolo di reiterazione e la misura carceraria. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att.). Data della decisione: 19/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionato in relazione alla costituzione del Tribunale

    norma richiamata per spiegare la composizione del Tribunale che ha deciso il riesame; nessuna interpretazione sostanziale controversa

  • art. 23 legge n. 110/1975

    citata in apertura (salva la contestazione di cui all'art. 23 legge n.110 del 1975)

    richiamata in raccordo alla contestazione di reati connessi alle armi; il provvedimento conserva riserva sulla specifica contestazione prevista dalla legge armi

  • art. 270 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa come presunto divieto all'utilizzo di intercettazioni provenienti da altro procedimento

    la Corte di merito ha ritenuto che il divieto non opera quando i risultati delle intercettazioni siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza; pertanto tali captazioni, se indispensabili, possono essere utilizzate anche se originate in altro procedimento

  • art. 12 cod. proc. pen.

    richiamato in tema di connessione tra procedimenti

    la Corte ha osservato che l'eventuale mancanza di connessione non impedisce l'uso delle intercettazioni quando queste siano indispensabili per reati che richiedono l'arresto obbligatorio in flagranza

  • art. 266, comma 1, cod. proc. pen.

    menzionato nel contesto dei reati elencati rilevanti

    richiamato per indicare che i reati contestati rientrano nel catalogo che giustifica l'utilizzo delle intercettazioni per i fini indicati

  • art. 273 cod. proc. pen.

    citato nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi

    la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione di applicabilità della misura cautelare ai sensi dell'art. 273 (gravi indizi), tenuto conto del contenuto delle intercettazioni e del materiale acquisito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente

    applicata per disciplinare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, con determinazione della somma in euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    citato per gli adempimenti a carico della cancelleria

    richiesta la trasmissione degli atti e gli adempimenti formali necessari a seguito della decisione

Massime di principio

  • Il ravvisamento di gravità indiziaria va fondato su elementi probatori concreti e coerenti; la Cassazione non riconsidera libere valutazioni di merito ancorate a percezioni e interpretazioni delle intercettazioni.
  • Intercettazioni disposte in un procedimento diverso possono essere utilizzate se risultano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; la mancata connessione formale ex art.12 non è sempre ostativa.
  • La mancanza di completa attuazione dell'evento lesivo non esclude il tentativo se esistono atti idonei, diretti e non equivoci alla realizzazione del delitto e l'esecuzione è stata impedita da un fattore esterno (es. intervento delle forze dell'ordine).
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere dedotta dal contesto criminale (contrapposizione tra sodalizi, traffico di stupefacenti), dalla gravità del comportamento progettato (uso di armi) e dalla personalità dell'indagato (precedenti): tali elementi giustificano misure più afflittive.
  • Le censure generiche o che sollecitano una rivalutazione dei fatti già esaminati in sede di merito sono inammissibili in cassazione; occorre motivazione specifica e affrontare i punti concreti su cui si fonda la decisione impugnata.

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