Cassazione Penale, Sentenza n. 18580/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentato omicidio (fatto del 21/02/2023) e altri delitti. La difesa deduceva: 1) nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma valutazione da parte del GIP; 2) nullità perché fondata prevalentemente su intercettazioni ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 270 c.p.p. per provenienza da procedimento diverso; 3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (soprattutto in relazione alla mancata azione concreta verso i fratelli Lorusso); 4) insussistenza delle esigenze cautelari o sproporzione della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché mira a sollecitare rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della gravità indiziaria del Tribunale, rilevando che, seppure una porzione dell'azione (verso i Lorusso) non configurasse pienamente il tentativo per eccesso di anticipazione, esisteva un secondo obiettivo (un soggetto identificato come "Gerardo") per il quale la condotta era programmata e non subordinata ad eventi esterni; l'intervento delle forze dell'ordine ha solo impedito l'esecuzione. Il sequestro successivo di una pistola alterata ha rafforzato il quadro offensivo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il contesto di contrapposizione tra sodalizi dediti allo spaccio, la gravità dell'azione armata e i precedenti dell'indagato giustificassero la prognosi di pericolo di reiterazione e la misura carceraria. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att.). Data della decisione: 19/02/2026.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
menzionato in relazione alla costituzione del Tribunale
norma richiamata per spiegare la composizione del Tribunale che ha deciso il riesame; nessuna interpretazione sostanziale controversa
art. 23 legge n. 110/1975
citata in apertura (salva la contestazione di cui all'art. 23 legge n.110 del 1975)
richiamata in raccordo alla contestazione di reati connessi alle armi; il provvedimento conserva riserva sulla specifica contestazione prevista dalla legge armi
art. 270 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa come presunto divieto all'utilizzo di intercettazioni provenienti da altro procedimento
la Corte di merito ha ritenuto che il divieto non opera quando i risultati delle intercettazioni siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza; pertanto tali captazioni, se indispensabili, possono essere utilizzate anche se originate in altro procedimento
art. 12 cod. proc. pen.
richiamato in tema di connessione tra procedimenti
la Corte ha osservato che l'eventuale mancanza di connessione non impedisce l'uso delle intercettazioni quando queste siano indispensabili per reati che richiedono l'arresto obbligatorio in flagranza
art. 266, comma 1, cod. proc. pen.
menzionato nel contesto dei reati elencati rilevanti
richiamato per indicare che i reati contestati rientrano nel catalogo che giustifica l'utilizzo delle intercettazioni per i fini indicati
art. 273 cod. proc. pen.
citato nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi
la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione di applicabilità della misura cautelare ai sensi dell'art. 273 (gravi indizi), tenuto conto del contenuto delle intercettazioni e del materiale acquisito
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
applicata per disciplinare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, con determinazione della somma in euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato per gli adempimenti a carico della cancelleria
richiesta la trasmissione degli atti e gli adempimenti formali necessari a seguito della decisione
Massime di principio
- Il ravvisamento di gravità indiziaria va fondato su elementi probatori concreti e coerenti; la Cassazione non riconsidera libere valutazioni di merito ancorate a percezioni e interpretazioni delle intercettazioni.
- Intercettazioni disposte in un procedimento diverso possono essere utilizzate se risultano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; la mancata connessione formale ex art.12 non è sempre ostativa.
- La mancanza di completa attuazione dell'evento lesivo non esclude il tentativo se esistono atti idonei, diretti e non equivoci alla realizzazione del delitto e l'esecuzione è stata impedita da un fattore esterno (es. intervento delle forze dell'ordine).
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere dedotta dal contesto criminale (contrapposizione tra sodalizi, traffico di stupefacenti), dalla gravità del comportamento progettato (uso di armi) e dalla personalità dell'indagato (precedenti): tali elementi giustificano misure più afflittive.
- Le censure generiche o che sollecitano una rivalutazione dei fatti già esaminati in sede di merito sono inammissibili in cassazione; occorre motivazione specifica e affrontare i punti concreti su cui si fonda la decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →