Sentenza n. 11588/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM 9 settembre 2021, notificato in data 2 Dicembre 2021, avente ad oggetto il diniego di rilascio di cittadinanza (K10/ -OMISSIS-/R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato l’assenza di adeguata motivazione, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’inesistenza di procedimenti penali pendenti o precedenti condanne e l’insufficienza degli elementi posti a fondamento del diniego. A seguito dell’istruttoria giudiziale, il Ministero ha prodotto documentazione riservata dalla quale risultava una denuncia e una condanna da parte delle autorità austriache per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistito nel trasporto dall’Italia all’Austria di quattro cittadini siriani non autorizzati, con intento di profitto illecito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori. Ha ritenuto legittima l’omissione del preavviso di rigetto, poiché il diniego era fondato su informazioni riservate non ostensibili; inoltre, applicando la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 76/2020, ha rilevato che il vizio procedimentale non avrebbe comunque potuto determinare l’illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, benché non recasse tutti i fatti e le fonti informative, poiché consentiva di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione mediante il richiamo alle relazioni riservate degli organismi di sicurezza. Il Tribunale ha attribuito particolare attendibilità alle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ha ritenuto prevalente l’interesse alla sicurezza nazionale rispetto all’interesse dello straniero alla naturalizzazione. In materia di cittadinanza per residenza, la residenza decennale è stata qualificata come mero presupposto per proporre la domanda, cui segue un’ampia valutazione discrezionale e prognostica. Per il diniego fondato sulla sicurezza della Repubblica è sufficiente una situazione di dubbio, purché sorretta da una valutazione attendibile e verosimile del rischio; non è necessario il grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, relativa alla condanna austriaca per traffico di migranti, ha corroborato gli elementi informativi riservati. Le ulteriori censure di difetto di motivazione, istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza sono state pertanto ritenute infondate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda; la concessione resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza della Repubblica e all’affidabilità prospettica del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può non essere comunicato quando il diniego è fondato su informazioni riservate non ostensibili, rispetto alle quali il contraddittorio procedimentale non consentirebbe comunque al destinatario di conoscere gli elementi posti a fondamento della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Secondo la disciplina ritenuta applicabile ratione temporis, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto se in giudizio emerge che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico dell’amministrazione, senza necessità di indicare tutte le fonti, i fatti accertati o le valutazioni interne coperte da riservatezza.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Le informazioni riservate a tutela della sicurezza possono essere sottratte all’accesso e, conseguentemente, non devono essere integralmente ostese nel procedimento amministrativo.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non consegue automaticamente alla residenza legale decennale: tale requisito abilita alla presentazione della domanda, mentre la decisione resta ampiamente discrezionale e comprende una valutazione sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’amministrazione può fondarsi su informazioni riservate provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e non è tenuta a divulgare tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne che potrebbero compromettere l’attività preventiva.
- In presenza di informazioni riservate non ostensibili, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del diniego, poiché il contraddittorio procedimentale non potrebbe consentire al destinatario di conoscere gli elementi riservati posti a fondamento della decisione.
- La motivazione di un diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza è adeguata quando, anche mediante richiamo ob relationem alle relazioni riservate, rende ricostruibile l’iter logico seguito dall’amministrazione; non è necessario indicare analiticamente tutte le informazioni utilizzate.
- Nella valutazione dei rischi per la sicurezza nazionale connessi alla naturalizzazione è sufficiente una prognosi fondata su un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo, anche in presenza di un dubbio ragionevole e senza la necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio; l’interesse individuale alla cittadinanza è recessivo rispetto alla sicurezza della Repubblica.
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