Cassazione Penale, Ordinanza n. 07179/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata aveva proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge, sostenendo che il reato sarebbe stato erroneamente apprezzato sotto il profilo della gravità e della valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte non è entrata nel merito del motivo, poiché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato per cui l'imputata era stata condannata nei giudizi di merito; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 571 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte.
art. 39 disp. att. c.p.p.
L'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore attesta solo la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, ma non supplisce al requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
art. 133 c.p.
Invocato dalla ricorrente per contestare il giudizio di gravità del fatto e la determinazione della pena, ma il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La modifica agli artt. 571 e 613 c.p.p. è richiamata per spiegare che la disciplina della sottoscrizione del ricorso personale opera per i procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'eventuale autenticazione della sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato non sana il difetto di sottoscrizione da parte del difensore abilitato al patrocinio in cassazione, perché l'autenticazione attesta solo la genuinità della firma.
- La mancanza del requisito di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista integra una causa autonoma e assorbente di inammissibilità del ricorso, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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