Sentenza n. 12550/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Viterbo di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi, emesso con prot. n. -OMISSIS- del 29.03.2023, notificato il successivo 04.04.2023, e del successivo provvedimento di confisca del 21.4.2023, emesso con prot. -OMISSIS- del 24.04.2023, notificato il 24.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e successiva confisca delle armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Viterbo ha respinto la richiesta di revoca del precedente divieto di detenzione di armi e materiali esplodenti, nonché il successivo provvedimento di confisca. Il divieto originario era stato motivato dai numerosi precedenti penali del figlio convivente. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, lamentando che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato i propri apporti partecipativi e avrebbe motivato insufficientemente il diniego. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 9, 10, 11, 38 e 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 9 l. 110/1975, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e carenza di istruttoria. Ha sostenuto di essere incensurato e di buona condotta e che il mero rapporto di parentela con il figlio pregiudicato non potesse fondare il divieto. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo rilevando che dal provvedimento impugnato risultavano acquisiti e valutati gli apporti collaborativi del ricorrente. L’obbligo di preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione dell’interessato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente adeguata, purché il provvedimento finale non introduca elementi nuovi non ricavabili dal preavviso. Ha respinto anche il secondo motivo. Pur riconoscendo che il semplice rapporto di parentela, isolatamente considerato, non è sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità, ha ritenuto ragionevole la prognosi di possibile abuso delle armi, poiché la cessazione della convivenza con il figlio pluripregiudicato non escludeva la frequentazione del medesimo, circostanza valutabile quale indice sintomatico di inaffidabilità nella custodia delle armi. L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, di natura cautelare e preventiva, nella valutazione dell’affidabilità del detentore; non è necessario un concreto e accertato abuso dell’arma, essendo sufficiente che il soggetto non offra adeguate garanzie di non abusarne, sulla base della valutazione prudente delle circostanze rilevanti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Rileva ai fini dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la motivazione può essere complessiva e logicamente adeguata.
art. 10 l. 241/1990
Disciplina la partecipazione procedimentale; gli apporti dell’interessato devono essere acquisiti e valutati, senza necessità di una confutazione analitica di ogni deduzione.
art. 10-bis l. 241/1990
Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la smentita analitica delle deduzioni dell'interessato atteso che è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.
Il provvedimento finale è legittimo se valuta complessivamente gli apporti partecipativi e non introduce motivi nuovi rispetto al preavviso di rigetto.
artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.
Attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale e cautelare nella valutazione dell’affidabilità del soggetto rispetto alla detenzione e al porto di armi.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato insieme all’art. 699 c.p. a fondamento della natura eccezionale delle situazioni di detenzione e porto di armi.
art. 9 l. 110/1975
È indicato tra le disposizioni invocate dal ricorrente nel contestare il divieto di detenzione delle armi.
Massime di principio
- Nella valutazione dell’affidabilità ai fini della detenzione o del porto di armi, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità di natura cautelare e preventiva, finalizzata a evitare abusi e sinistri; non è necessario dimostrare un concreto e già verificatosi abuso dell’arma, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di possibile abuso.
- Il contesto socio-familiare e la frequentazione di persone gravate da precedenti penali possono essere valutati come elementi sintomatici di inaffidabilità del titolare delle armi, anche quando i precedenti riguardino un terzo e non il richiedente.
- Il semplice rapporto di parentela con una persona pregiudicata, isolatamente considerato e in assenza di ulteriori circostanze, non è sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità; occorre una valutazione concreta, logica e ragionevole delle ulteriori circostanze rilevanti, quale può essere la persistente frequentazione nonostante la cessazione della convivenza.
- Il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni deduzione dell’interessato. È sufficiente una motivazione finale complessiva e logicamente adeguata, purché non introduca elementi nuovi non ricavabili dal preavviso e dia conto della valutazione degli apporti partecipativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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