Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14982/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa concessione delle idonee misure cautelari: a. della comunicazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (d’ora in avanti C.I.A.N.) – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale e AA.RR., recante protocollo n. 0198060/2024 del 02.07.22024 (All. 1), con il quale è stato notificato al ricorrente, tramite pec, il verbale “MODELLO BL/B - N° RM12300756” datato 11.07.2023, rilasciato dal Dipartimento di Medicina Legale di Roma, concernente il negato riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo (all. 2); b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto, che incida negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente. per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo. per la condanna al pagamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento dei propri diritti con ogni accessorio di legge.

Giustizia amministrativa202515333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: comunicazione del C.I.A.N. recante la notifica del verbale medico-legale che ha negato il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità dipendente da causa di servizio, con contestuale richiesta di equo indennizzo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui gli è stato notificato il verbale del Dipartimento di Medicina Legale di Roma recante il diniego del riconoscimento dell'aggravamento di un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'aggravamento e all'equo indennizzo, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto una verificazione per accertare la sussistenza dell'aggravamento e la sua dipendenza da causa di servizio, affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Rilevato che, nonostante la scadenza dei termini fissati con la precedente ordinanza di verificazione n. 5344 del 23 marzo 2026, la relazione peritale non era stata depositata, ha sollecitato l'organo verificatore a completare con sollecitudine le operazioni e a depositare i relativi referti. Ha rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 4 novembre 2026 e disposto che l'ordinanza fosse comunicata direttamente anche all'organo verificatore. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali particolari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da un accertamento medico-legale disposto mediante verificazione, il giudice può sollecitare l'organo verificatore a completare le operazioni peritali e a depositare la relazione, rinviando la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio.
  • In una controversia riguardante l'aggravamento di un'infermità dipendente da causa di servizio, la verificazione medico-legale può avere a oggetto sia la sussistenza dell'aggravamento sia il nesso di dipendenza dello stesso da cause di servizio.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.