Ordinanza n. 3358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, del 9 gennaio 2026, concernente un titolo edilizio relativo a un manufatto assentito come opera permanente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato, quanto al fumus boni iuris, la necessità di riservare alla fase di merito l’approfondimento di due questioni: se il titolo rilasciato nel 2012 per un manufatto di carattere temporaneo potesse costituire idonea base giuridica per il successivo progetto comunale relativo a un’opera permanente; e se il progetto assentito comportasse la ricostruzione di una tettoia, la cui demolizione aveva costituito il presupposto per il dissequestro del bene in sede penale. Le amministrazioni hanno quindi prospettato l’esigenza di sospendere la sentenza appellata in relazione alla controversia sul titolo e sull’intervento edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Pur ritenendo meritevoli di approfondimento nella fase di merito le questioni relative alla natura temporanea del titolo del 2012, alla sua idoneità a fondare un’opera permanente e alla possibile ricostruzione della tettoia demolita, il Collegio ha escluso la sussistenza di un sufficiente periculum in mora. Ha valorizzato, anche sulla base delle allegazioni e della documentazione del privato, il fatto che i lavori risultavano ultimati da tempo, sicché non emergeva un pregiudizio cautelare attuale e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nella fattispecie l’istanza è stata respinta per insufficienza del periculum in mora, impregiudicato il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, la necessità di approfondire nel merito questioni rilevanti ai fini del fumus boni iuris non impone di per sé la sospensione della sentenza appellata quando non sia dimostrato un pregiudizio attuale, grave e irreparabile.
- Il periculum in mora può essere escluso quando i lavori oggetto della controversia risultino ultimati da tempo, poiché in tal caso non emerge un pregiudizio cautelare attuale collegato alla prosecuzione dell’intervento.
- La sospensione cautelare della sentenza appellata può essere negata anche in presenza di questioni giuridiche non manifestamente infondate, qualora il difetto di irreparabilità del pregiudizio renda comunque insussistenti i presupposti cautelari.
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