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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -del provvedimento di diniego, datato 07.07.2025, a firma del Responsabile dell'Area IV-Ambiente-SUAP-Paesaggio-Servizi Cimiteriali del Comune di Carovigno reso su un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta, ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, dalla società ricorrente per la “realizzazione di piscina fuori terra in C.da Ferrorosso (prat. 143/2022 Reg. Paes.) - Pratica Urbanistica: SCIA 143/2022”; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti, compresi, ove occorra, -il preavviso di rigetto prot. n. 5025 del 27.01.2025 adottato dal medesimo responsabile dell'Area IV; -il parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 21.01.2025, richiamato e riportato nel preavviso di rigetto; -la relazione istruttoria del RUP del 03.01.2025, richiamata nel provvedimento di diniego, non conosciuta.

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di una piscina fuori terra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, subentrata al precedente proprietario nella pratica edilizia e paesaggistica, ha impugnato il diniego comunale del 7 luglio 2025 relativo a una piscina fuori terra da realizzare in area sottoposta a tutela paesaggistica, nonché il preavviso di rigetto, il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la relazione istruttoria richiamata nel provvedimento. Ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 3, 6, 7, 37, 82 e 91 delle NTA del PPTR e degli artt. 134, 136, 142 e 143 d.lgs. 42/2004, nonché dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, partecipazione, imparzialità, trasparenza, buon andamento, correttezza, affidamento e proporzionalità. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, genericità, indeterminatezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato la mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale, nonché l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione paesaggistica, anche per l'omessa considerazione delle misure di mitigazione indicate nella documentazione tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che vi fosse una divergenza illegittima tra il preavviso di rigetto e il diniego finale: non è necessaria un'identità testuale o una corrispondenza puntuale tra i due atti, purché il provvedimento conclusivo rimanga nello schema sostanziale delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990. Nel caso concreto, sia il preavviso sia il diniego si fondavano sul contrasto dell'intervento con l'art. 82, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR, che vieta nuove costruzioni, impianti e opere di qualsiasi specie, anche provvisorie. Le ulteriori considerazioni del diniego sull'impatto dell'opera nel contesto naturalistico e paesaggistico sono state ritenute una precisazione della motivazione già anticipata, non una nuova ragione ostativa. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione paesaggistica, poiché il diniego individuava la norma violata, descriveva le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dell'area e illustrava, anche mediante rinvio alla relazione istruttoria e al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l'impatto dell'intervento in rapporto alle caratteristiche morfologiche, tipologiche e paesaggistiche del contesto. Le censure residue, comprese quelle sull'omessa valutazione degli elementi di mitigazione, sono state giudicate generiche, indimostrate e comunque inidonee a superare il divieto paesaggistico applicabile. Ricorso respinto e spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso di rigetto ha funzione dialettico-partecipativa; non è necessario che il provvedimento finale riproduca integralmente o testualmente le motivazioni del preavviso, purché ne rispetti il contenuto sostanziale.

  • art. 82, comma 2, lett. a2), NTA del PPTR

    realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in generale, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio

    La disposizione è stata applicata dal Comune e ritenuta dal TAR autonomamente idonea a sorreggere il diniego di compatibilità paesaggistica per la piscina fuori terra.

  • art. 91 NTA del PPTR

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stata indicata quale base normativa dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che il TAR ne abbia fornito una specifica interpretazione.

  • artt. 134, 136, 142 e 143 d.lgs. 42/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono stati invocati dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla tutela paesaggistica, ma la decisione si fonda principalmente sul divieto previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR.

Massime di principio

  • Il provvedimento conclusivo di diniego non deve coincidere testualmente con il preavviso di rigetto né riprodurne puntualmente ogni motivazione; è sufficiente che le ragioni definitive restino comprese nello schema sostanziale dei motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • Anche qualora il provvedimento finale sviluppi o specifichi ulteriormente le ragioni già indicate nel preavviso, tale integrazione non determina illegittimità quando la motivazione originaria, autonomamente considerata, sia già idonea a sorreggere il diniego.
  • Il diniego di compatibilità o autorizzazione paesaggistica deve indicare le ragioni tecnico-giuridiche del contrasto tra intervento e tutela paesaggistica, con riferimento alla normativa applicabile, alle caratteristiche dell'opera, al contesto paesaggistico e al rapporto tra opera e contesto; non sono sufficienti formule apodittiche o stereotipate.
  • La motivazione paesaggistica è adeguata quando individua la disposizione ostativa, descrive le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dell'area e, anche mediante motivazione per relationem ad atti istruttori, espone l'impatto concreto dell'intervento sul contesto tutelato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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