Cassazione Civile, Ordinanza n. 15943/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio ha ripreso a tassazione operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l’atto ottenendo ragione in primo grado; l’Agenzia aveva quindi appellato, ma la decisione di secondo grado aveva confermato l’annullamento dell’accertamento. In cassazione l’Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la documentazione prodotta per la prima volta in giudizio dalla società, e relativa al 2011, fosse inutilizzabile perché non esibita in sede di contraddittorio preventivo dopo questionario, né accompagnata da una dichiarazione e prova dell’impossibilità non imputabile di produrla prima. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., contestando l’esclusione della consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti, esclusione fondata dalla CTR proprio sulla documentazione ritenuta inammissibile dall’Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura dell’Agenzia sulla preclusione all’utilizzo dei documenti non esibiti in sede di questionario e poi prodotti solo in giudizio senza la necessaria allegazione e prova della causa non imputabile dell’omissione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, poiché rivolto contro la statuizione di merito costruita anche sulla documentazione indebitamente utilizzata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La mancata esibizione dei documenti richiesti con questionario, dopo avvertimento delle conseguenze, comporta l’inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti stessi, salvo dichiarazione e prova della causa non imputabile dell’omissione.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA vale la medesima preclusione all’utilizzo dei documenti non prodotti in risposta al questionario, se non è allegata e provata l’impossibilità non imputabile di adempiere prima.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale delle censure di violazione di legge proposte dall’Agenzia in cassazione.
art. 2697 c.c.
È stato invocato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova in ordine alla consapevolezza della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria richiede specifici documenti con questionario e avverte delle conseguenze dell’inadempimento, il mancato riscontro del contribuente determina una preclusione all’utilizzo successivo di quei documenti in sede sia amministrativa sia contenziosa.
- La preclusione probatoria cade solo se, al momento della produzione in giudizio, il contribuente dichiara di non avere potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile e ne fornisce la prova.
- Se una sentenza di merito fonda la propria decisione anche su documenti indebitamente acquisiti, l’impugnazione che ne contesti l’utilizzabilità può travolgere le statuizioni successive dipendenti da تلك documentazione, con assorbimento delle censure ulteriori.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la valutazione della consapevolezza del contribuente non può essere sorretta da elementi probatori inutilizzabili per effetto delle preclusioni istruttorie previste dalle norme tributarie.
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