Sentenza del 09/07/2018 n. 2804 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava gli avvisi di accertamento ICI sostenendo, in sostanza, di avere diritto al trattamento previsto dal regolamento comunale per l'immobile concesso in uso gratuito al figlio. Il Comune ha dedotto che la contribuente non aveva adempiuto all'obbligo regolamentare di comunicare tempestivamente la concessione dell'immobile in comodato gratuito e che l'ente non era altrimenti a conoscenza di tale circostanza. La contribuente, pur ritualmente citata, è rimasta contumace in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune di Palermo e ha integralmente riformato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso della contribuente contro gli avvisi ICI relativi agli anni 2005-2009. Il riconoscimento da parte del Comune della situazione agevolata a partire dal 2010 non è stato ritenuto rilevante per gli anni precedenti. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 150,00 oltre accessori per il primo grado e in euro 200,00 oltre accessori per il grado d'appello.
Norme richiamate
Regolamento comunale in materia di ICI
La contribuente era tenuta a comunicare la concessione dell'immobile in comodato gratuito al figlio.
Il beneficio o il diverso trattamento fiscale previsto per l'immobile concesso in uso gratuito era subordinato all'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dal regolamento comunale. In assenza di comunicazione, e non risultando che il Comune conoscesse aliunde la situazione, gli avvisi relativi agli anni interessati sono stati ritenuti legittimi.
Principio della soccombenza
In applicazione del principio della soccombenza
La parte risultata perdente è stata condannata a rimborsare alla controparte le spese di lite relative sia al primo grado sia al grado d'appello.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione tributaria locale è subordinata a una comunicazione o dichiarazione del contribuente, tale adempimento deve essere effettuato secondo modalità e termini previsti dal regolamento comunale.
- La conoscenza di fatto della situazione da parte dell'ente impositore non sostituisce necessariamente la comunicazione formale richiesta dal regolamento, soprattutto se tale conoscenza non è dimostrata.
- Il riconoscimento dell'agevolazione per annualità successive non comporta automaticamente il riconoscimento per periodi precedenti, salvo che sia provato che i presupposti e gli adempimenti richiesti sussistessero anche per tali periodi.
- Per contestare efficacemente un avviso tributario è necessario dimostrare non solo l'esistenza del presupposto sostanziale dell'agevolazione, ma anche il rispetto degli eventuali obblighi formali previsti dalla disciplina applicabile.
- La mancata partecipazione al giudizio d'appello espone il contribuente al rischio che le contestazioni della controparte non vengano adeguatamente contrastate e, in caso di soccombenza, alla condanna alle spese.
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