Sentenza n. 3069/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensiva e concessione di ogni altra idonea misura cautelare: - del provvedimento di cui alla nota del GSE prot. n. GSEWEB/P20250528440 del 21.7.2025, recante l'esclusione della richiesta, presentata dalla società Madama Oliva s.r.l., di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000004183, comprensivo della installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 499,95kW, nel Comune di Carsoli (AQ); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse, dell'XI Elenco, pubblicato il 1.9.2025, delle richieste di contributo in conto capitale ammesse all'esito della procedura di cui al d.m. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste del 19.4.2023 e al “Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 `Parco Agrisolare'” - pubblicato dal MASAF il 21.7.2023 -, del XIII Elenco delle richieste ammesse all'esito della suddetta procedura, parimenti pubblicato il 1.9.2025, nonché dell'Elenco totale delle richieste ammesse in esito alla procedura di che trattasi, esso pure pubblicato in data 1.9.2025, tutti nella parte in cui non recano fra le proposte ammesse a contributo quella presentata dalla società Madama Oliva s.r.l.. Con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione della richiesta di ammissione a un contributo in conto capitale PNRR nell'ambito del programma "Parco Agrisolare" per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (gestore del contributo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'ammissione a un contributo PNRR per l'installazione di un impianto fotovoltaico su immobili siti nel Comune di Carsoli. Il GSE, dopo due richieste di integrazione e chiarimenti, aveva escluso la domanda ritenendo non provata la disponibilità giuridica dell'immobile indicato come sede dell'intervento. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 4 del d.m. 19 aprile 2023 e dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Essa ha sostenuto che l'indicazione originaria di un diverso identificativo catastale fosse frutto di un mero errore materiale, successivamente corretto, e che la disponibilità dell'immobile risultasse dal contratto di affitto, dalla relativa integrazione e dalle visure catastali storiche, dalle quali sarebbe derivata la continuità tra i subalterni originariamente indicati e quello destinato all'intervento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. La ricorrente ha inoltre impugnato gli elenchi delle domande ammesse nella parte in cui non includevano la propria proposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la disponibilità giuridica dell'immobile costituisce requisito necessario per l'accesso al contributo e deve essere provata dal richiedente. La domanda indicava inizialmente immobili diversi da quello poi individuato come sede dell'impianto; il contratto di affitto e la successiva integrazione richiamavano altri subalterni e non il subalterno 8, indicato solo successivamente. La visura catastale relativa a quest'ultimo risultava intestata a un soggetto diverso e non dimostrava, da sola, né la titolarità né la disponibilità giuridica del bene. Le visure storiche prodotte per la prima volta in giudizio non potevano correggere o integrare retroattivamente l'oggetto del contratto di affitto, anche perché la modifica dell'identificazione catastale del bene avrebbe dovuto risultare da un accordo scritto dotato di data certa. Il giudice ha inoltre escluso il difetto di istruttoria: il richiedente, in applicazione dei principi di collaborazione, buona fede e autoresponsabilità, deve fornire gli elementi necessari a dimostrare i presupposti del beneficio e non può imputare all'amministrazione l'incompletezza documentale alla quale abbia contribuito. È stato respinto anche il secondo motivo. Sebbene non fosse stato formalmente comunicato il preavviso di rigetto, il GSE aveva assicurato un adeguato contraddittorio attraverso due richieste di integrazione e chiarimenti. La ricorrente non aveva indicato quali ulteriori elementi, se introdotti nella fase procedimentale, avrebbero potuto condurre a un esito diverso; le visure storiche prodotte in giudizio, comunque, non avrebbero sanato le carenze documentali. Il ricorso è stato quindi respinto nel merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lettera h, dell'avviso MASAF per il Parco Agrisolare
La disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo
La disponibilità giuridica dell'immobile costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo.
art. 1, comma 2 e allegato 1, lettera w, del regolamento operativo del Parco Agrisolare
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola (...) che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta
La regolare iscrizione catastale e la disponibilità giuridica sono requisiti distinti; la prima non dimostra di per sé la seconda.
paragrafo 4.1 del regolamento operativo del Parco Agrisolare
L’impianto fotovoltaico debba essere realizzato esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali
Le visure catastali servono a individuare i siti produttivi e la regolarità catastale, ma non sostituiscono la prova del titolo giuridico di disponibilità dell'immobile.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
Il richiedente deve collaborare al procedimento fornendo tempestivamente e compiutamente i chiarimenti e i documenti necessari; le conseguenze dell'incompletezza istruttoria a lui imputabile possono ricadere sul richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità dell'atto quando l'interessato abbia comunque partecipato al procedimento e non dimostri quali elementi ulteriori avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La censura relativa alla violazione di garanzie partecipative richiede una concreta dimostrazione dell'utilità della partecipazione omessa e della possibile incidenza sul contenuto del provvedimento.
art. 1, comma 346, l. 311/2004
Gli atti relativi a diritti reali o alla locazione di immobili sono soggetti agli obblighi di registrazione rilevanti ai fini della certezza e opponibilità del rapporto.
art. 2, comma 1, lettera d, d.P.R. 131/1986
La registrazione degli atti immobiliari costituisce elemento rilevante per la documentazione formale del rapporto.
art. 19, comma 15, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Gli atti relativi a immobili devono contenere gli identificativi catastali, rilevanti per la precisa individuazione del bene.
art. 2704, comma 1, cod. civ.
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata (...)
La registrazione attribuisce data certa alla scrittura privata e ne assicura l'opponibilità ai terzi; le visure catastali non possono sostituire un accordo scritto modificativo dell'oggetto della locazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione di incentivi pubblici, il richiedente deve provare, con documentazione coerente e riferibile al bene indicato nella domanda, la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento; tale requisito non può essere desunto automaticamente dalla sola intestazione o regolarità catastale.
- La produzione successiva di visure catastali storiche non può correggere o integrare retroattivamente l'oggetto di un contratto di locazione o affitto quando il contratto e le sue integrazioni scritte identificano un bene diverso. La modifica dell'oggetto contrattuale deve risultare da un accordo scritto, dotato di data certa e opponibile ai terzi.
- Il principio di autoresponsabilità applicabile ai procedimenti di incentivazione impone al richiedente di fornire tutti gli elementi necessari a dimostrare i presupposti del beneficio, anche a prescindere da dolo o colpa; il GSE non è tenuto a ricostruire d'ufficio situazioni giuridiche appartenenti alla sfera conoscitiva del richiedente.
- L'obbligo di collaborazione e buona fede nei rapporti procedimentali comporta che chi abbia contribuito a rendere incompleta l'istruttoria non possa successivamente imputare all'amministrazione il difetto di istruttoria o pretendere che il giudice supplisca alle carenze documentali.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione abbia assicurato un effettivo contraddittorio mediante richieste di chiarimenti e integrazioni e il ricorrente non dimostri quali elementi ulteriori avrebbero potuto determinare un esito diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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