Cassazione Penale, Sentenza n. 22059/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità della citazione in appello per inosservanza delle prescrizioni relative alla celebrazione del giudizio (la Corte di appello aveva disposto la citazione a pubblica udienza ma l'udienza fu trattata con rito camerale), con conseguente preclusione dei diritti difensivi e nullità insanabile del decreto di citazione (violazione artt. 601, 429 c.p.p. e connessi); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa le condotte del coimputato (contestazione della ricostruzione del merito e, alternativamente, dedotta estinzione del reato per prescrizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato o non consentito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: in materia di disciplina processuale pandemica (normativa emergenziale applicabile fino al 31/12/2022) l'omesso avvertimento sulla celebrazione con rito camerale non costituisce causa di nullità del decreto di citazione in appello e non è richiamato dall'art. 601, comma 6, c.p.p.; inoltre non è stata allegata una concreta lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in quanto mira a una rivalutazione delle prove già compiuta dal giudice del merito; la censura alternativa sulla prescrizione è stata ritenuta infondata rispetto alla data di commissione del fatto. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110 e 642
Art. 110 e 642 c.p. indicano rispettivamente la concorso di persone nel reato e il delitto contestato all'imputato; la Corte conferma la condanna per il reato così inquadrato.
Codice di procedura penale, art. 601 (commi richiamati) e art. 429
L'art. 601 c.p.p. disciplina le modalità di citazione per il giudizio d'appello; la Corte afferma che le omissioni contestate non integrano una nullità insanabile alla luce della normativa emergenziale e della formulazione del comma 6, mentre l'art. 429 è richiamato nell'ambito delle nullità e delle formalità dell'atto.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176
La disciplina processuale adottata per l'emergenza Covid-19 (previsione del rito camerale non partecipato) è stata applicata: l'omesso avvertimento sulla celebrazione camerale non è causa di nullità del decreto di citazione in appello qualora la normativa non lo richieda espressamente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179-01)
Precedente della Corte che ha stabilito che, nell'ambito della normativa pandemica, l'omissione dell'avvertimento sulla celebrazione in rito camerale non determina la nullità del decreto di citazione in appello; la sentenza richiamata è utilizzata per fondare il rigetto del primo motivo.
Massime di principio
- Le nullità processuali connesse a cambiamenti procedurali per norme emergenziali (es. rito camerale per Covid-19) non sono automaticamente insanabili: occorre verificare se la norma richiesta sia prescritttiva e se sia stata effettivamente leso il diritto di difesa con prove di pregiudizio concreto.
- L'onere probatorio della difesa sulle nullità formali richiede l'allegazione di circostanze concrete che dimostrino la lesione dei diritti difensivi (per esempio mancata presenza del difensore in udienza dimostrabile o impossibilità di partecipare), non la sola deduzione astratta dell'errore formale.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie: le valutazioni probatorie del giudice di merito vincolano la Cassazione salvo vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Le censure alternative fondate sulla prescrizione devono essere valutate con riferimento preciso alle date rilevanti (data di fatto, eventuali interruzioni, termini applicabili); una semplice asserzione generica non è sufficiente.
- In procedimenti d'appello e in cassazione, l'esistenza di una difesa effettiva e informata (ad es. assistenza tecnica e conoscenza delle conclusioni del PM) riduce la probabilità che omissioni formali determino l'annullamento per nullità.
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