Sentenza n. 435/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 163/2024, resa tra le parti, pubblicata il 17 gennaio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2262/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, n. 163/2024, che aveva respinto la domanda di pagamento dell’indennità di trasferimento per intervenuta prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due vigili del fuoco permanenti avevano impugnato la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennità mensile prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 per il trasferimento d’autorità dalla sede di Caltanissetta a quella di Mazzarino, disposto nel novembre 2013 e seguito dal rientro a Caltanissetta nel gennaio 2015. Gli appellanti deducevano la violazione delle norme civilistiche sulla prescrizione e sull’interruzione della prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse decorrere dalla scadenza di ciascun rateo mensile, e non dalla presa di servizio presso la sede di destinazione. Contestavano inoltre il mancato riconoscimento dell’efficacia interruttiva delle note inviate all’Amministrazione nel 2013 e nel 2015. Nel merito, l’Amministrazione aveva sostenuto l’assenza dei requisiti previsti da una propria circolare, tra cui la diversa sede di servizio, l’effettivo trasferimento della residenza e l’irrevocabilità del trasferimento.
La decisione
Il CGARS ha parzialmente accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha stabilito che, trattandosi di un’indennità mensile, il diritto matura con riferimento a ciascun rateo e la prescrizione decorre dalla singola scadenza mensile, non dalla data di presa di servizio. Ha escluso, tuttavia, l’efficacia interruttiva delle note del 2013 e del 2015, poiché, pur contenendo una richiesta di pagamento, non esplicitavano una pretesa all’adempimento né un’espressa intimazione idonea a costituire in mora l’Amministrazione. Ha invece riconosciuto effetto interruttivo alla diffida del 24 giugno 2019. Quanto alla spettanza dell’indennità, il giudice ha ritenuto che la legge richieda esclusivamente il trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio ubicata in un comune diverso da quello di provenienza; sono quindi illegittime le ulteriori condizioni introdotte unilateralmente dall’Amministrazione con circolare. Poiché Mazzarino è comune diverso da Caltanissetta, spettano i ratei non prescritti maturati dal 24 giugno 2014 al 12 gennaio 2015, mentre sono prescritti quelli anteriori. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento, con rivalutazione monetaria e interessi secondo le modalità indicate in sentenza. Le spese di lite dei due gradi sono state compensate, con rifusione ai ricorrenti dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, legge n. 86/2001
L’indennità spetta al personale interessato trasferito d’autorità ad altra sede di servizio situata in un comune diverso da quello di provenienza; la legge non consente all’Amministrazione di introdurre ulteriori condizioni mediante circolare.
art. 2935 c.c.
Per un’indennità mensile, la prescrizione decorre dalla scadenza di ciascun singolo rateo, poiché il diritto alla corresponsione matura mensilmente.
art. 2943, comma 4, c.c.
Un atto interrompe la prescrizione solo se manifesta in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto, mediante esplicitazione della pretesa e intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.
art. 2948, n. 4, c.c.
I ratei periodici dell’indennità sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
art. 2946 c.c.
Richiamato nel motivo d’appello quale norma generale sulla prescrizione ordinaria, senza applicazione specifica prevalente rispetto alla prescrizione quinquennale dei ratei periodici.
art. 2963, comma 4, c.c.
Richiamato dagli appellanti con riguardo al computo dei termini di prescrizione.
art. 2, commi 1, 4 e 5, r.d.l. n. 295/1939
Richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina della prescrizione dei crediti nei confronti dell’Amministrazione.
d.lgs.lgt. n. 1278/1917
Richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina applicabile al credito azionato.
Massime di principio
- Quando una prestazione economica ha natura di indennità mensile, il diritto matura con riferimento a ciascun rateo e la prescrizione decorre dalla scadenza di ogni singola mensilità, non dalla data iniziale del rapporto o dell’evento che fonda il diritto.
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione, non è sufficiente una generica richiesta di pagamento: l’atto deve indicare il soggetto obbligato, esplicitare la pretesa e contenere un’intimazione o una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto e a costituire in mora il debitore.
- La disciplina legislativa che riconosce un’indennità per il trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio situata in un comune diverso da quello di provenienza non può essere integrata dall’Amministrazione mediante circolari con ulteriori condizioni non previste dalla legge.
- Accertata la sussistenza del trasferimento d’autorità verso una sede ubicata in un comune diverso, il dipendente ha diritto ai soli ratei non prescritti dell’indennità, individuati considerando l’effetto interruttivo di una valida diffida e computando a ritroso il termine quinquennale per ciascun rateo.
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