Cassazione Civile, Ordinanza n. 30806/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente una cartella di pagamento che cumulava, da un lato, somme riferite a un antico accertamento Irpef per l’anno 1993, divenuto definitivo dopo la mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di precedente cassazione con rinvio, e, dall’altro, una pretesa Irpef per l’anno 2004 derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo numerose censure: giudicato favorevole, nullità della notifica, invalidità del ruolo, mancanza di sottoscrizione e di intimazione, acquiescenza dell’Ufficio, prescrizione e decadenza della pretesa, oltre a profili legati all’accertamento con adesione e alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. In Cassazione ha riproposto nove motivi, invocando in più punti vizi di violazione di legge e di motivazione.
La decisione
La Corte ha respinto la domanda di definizione agevolata nella parte relativa al debito Irpef 1993, ritenendo che per tale pretesa l’accertamento fosse ormai definitivo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio e quindi non suscettibile di condono. Quanto alla distinta pretesa Irpef 2004, la domanda di definizione non è stata esaminabile perché non riferita a quella parte della cartella. Nel merito del ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi a giudicato, notifica, ruolo, prescrizione, decadenza, acquiescenza e accertamento con adesione; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sui vizi formali della cartella, richiamando il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione non ne determina invalidità e che la cartella era comunque idonea a consentire la difesa. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato; la Corte rileva però che le questioni dedotte sono precluse dalla definitività dell’accertamento per mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
artt. 325, 326 e 330 c.p.c.
invocati in relazione alla pretesa definitività del precedente giudizio; non risultano decisivi nel caso concreto per le ragioni processuali sopra indicate.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per contestare la notifica della cartella; la Corte ritiene le doglianze precluse o comunque infondate.
artt. 137 ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente per i vizi di notificazione della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione dell’atto impositivo/cartella.
art. 329 c.p.c.
richiamato in tema di acquiescenza dell’Amministrazione; la censura è dichiarata inammissibile e comunque non pertinente ai fatti dedotti.
art. 28 L. n. 689 del 1981
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
invocato per sostenere la prescrizione del credito; la censura è ritenuta inammissibile o preclusa per definitività della pretesa.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995
richiamato dal ricorrente per la prescrizione; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato sulla decadenza dall’iscrizione a ruolo e notificazione della cartella; la censura è preclusa dalla definitività dell’accertamento.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di decadenza dell’accertamento; non conduce all’accoglimento del ricorso.
artt. 20, 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati dal ricorrente nel motivo sulla decadenza; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli per il contribuente.
L. n. 656/94
richiamata dal ricorrente come riferimento all’accertamento con adesione; la Corte non ravvisa elementi per riconoscere la definizione di tutte le pendenze fiscali 1993.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte distingue la pretesa derivante da controllo automatizzato del 2004, affermando che la relativa cartella può essere impugnata anche nel merito e, in astratto, rientrare nella definizione agevolata se sia il primo e unico atto comunicativo della pretesa.
art. 393 c.p.c.
richiamato per affermare che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
norma sulla definizione agevolata: la Corte ne esclude l’operatività per il debito 1993, mentre richiama il principio delle Sezioni Unite circa la sua astratta applicabilità alle cartelle ex art. 36-bis in quanto primo e unico atto della pretesa.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per ribadire che la cartella, quando primo e unico atto della pretesa, è impugnabile anche per motivi attinenti al merito.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel passaggio sulla cartella di pagamento, per escludere che l’omessa sottoscrizione determini invalidità dell’atto in presenza del modello ministeriale previsto.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo cassazione con rinvio, determina l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., con conseguente definitività della pretesa accertata e preclusione di contestazioni che presuppongano la non definitività dell’accertamento.
- Quando la cartella di pagamento è emessa a valle di una pretesa ormai definitiva, le censure relative a giudicato, invalidità del ruolo, decadenza e prescrizione maturate prima della definitività risultano precluse e non possono essere utilmente coltivate.
- In sede di legittimità, le doglianze contro la cartella devono essere formulate in modo chiaro e specifico: è inammissibile la commistione indistinta tra violazione di legge e vizio di motivazione, così come è necessario riportare in ricorso il contenuto dell’atto impugnato quando se ne censuri la motivazione o la portata.
- L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta, di per sé, l’invalidità, ove l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere di emissione e risulti conforme al modello legale previsto.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 può costituire, se primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata, una controversia definibile in via agevolata e impugnabile anche nel merito ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
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