Sentenza del 03/02/2020 n. 1478 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 107/2020 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione per irreperibilità relativa - applicazione articolo 140 c.p.c. - Modalità di compimento della notifica - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullita' o l'inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento per irreperibilita' relativa, lamentando l'assenza di prova certa della ricezione dell'avviso ex art. 140 c.p.c. (raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale). Dagli atti risultano tentativi di notifica in Roma e in Afragola ma mancano attestazioni univoche della ricezione dell'avviso di deposito; sono state anche prodotte stampe riconducibili a tentativi ritenuti privi dei requisiti dell'art. 140 c.p.c. L'amministrazione resistente non ha fornito prova completa e convincente dell'integrale procedimento di notifica; inoltre e' stato prodotto un estratto anagrafico fuori termine ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/92
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica rituale delle cartelle. Ha richiamato il principio secondo cui, nei casi di irreperibilita' relativa, va applicato l'art. 140 c.p.c. per effetto del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973, con conseguente necessita' di eseguire tutti gli adempimenti prescritti compresa l'effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa del deposito. Non essendo sufficiente la sola spedizione o stampe di tentativi carenti, il vizio ha determinato l'annullamento dell'atto impugnato. Sono state condannate le spese di lite a carico della resistente e disposte le liquidazioni in favore del difensore del ricorrente (indennita' ed onorari come indicati in dispositivo).
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilita' relativa del destinatario, la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e' applicabile e richiede l'invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale e la prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario; la sola spedizione non e' sufficiente.
art. 26 ultimo comma D.P.R. n. 602/1973
Connesso con l'art. 140 c.p.c.: dispone i presupposti per l'applicazione della procedura di notifica speciale nei procedimenti di riscossione, rendendo applicabile l'art. 140 in caso di irreperibilita' relativa.
art. 60 comma 1 lett. e) D.P.R. n. 600/1973
In combinato disposto con l'art. 26 del DPR 602/1973 e con l'art. 140 c.p.c. conferma l'ambito di applicazione della notifica per irreperibilita' relativa nelle procedure tributarie.
Sentenza Corte Cost. n. 258/2012
Giurisprudenza costituzionale che ha inciso sull'obbligo di garanzie procedurali nella notifica per irreperibilita', richiamata per sostenere l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di notifiche delle cartelle.
Cass. civ. Sez. VI - Ord. 26/02/2019 n. 5522
Precedente di legittimità che conferma l'obbligo di eseguire integralmente la procedura dell'art. 140 c.p.c. e che la mera spedizione della raccomandata informativa non e' sufficiente senza prova della ricezione.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Norma procedurale sui termini per la produzione di documenti; la Commissione ha rilevato la produzione tardiva dell'estratto anagrafico ma ha comunque ritenuto che incombeva sulla resistente l'onere di provare la correttezza della notifica.
Massime di principio
- Nei casi di irreperibilita' relativa del destinatario la notifica della cartella di pagamento deve rispettare la procedura dell'art. 140 c.p.c.; cio' deriva dal combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Perche' la notifica si perfezioni e' necessario non soltanto l'invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, ma anche la prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario; la mera stampa o attestazione di invio non e' sufficiente.
- L'onere probatorio circa la regolarita' dell'intero procedimento di notifica grava sull'amministrazione resistente/ente della riscossione; in mancanza di prova certa la notifica e' viziata e l'atto impugnato puo' essere annullato.
- La presenza di notifiche effettuate in luoghi diversi (es. indirizzi multipli) non esime l'ente dall'obbligo di dimostrare la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c.
- Documenti anagrafici prodotti fuori termine o documentazione parziale non sostituiscono la prova della ricezione dell'avviso di deposito; per la valida notifica occorrono attestazioni univoche e documentate della ricezione.
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