Ordinanza n. 1426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 135 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Bari che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro l’accesso alla documentazione relativa alla PAS per un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (ente consortile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare della PAS aveva impugnato le note del Comune di Foggia del 2 marzo 2026 e del 9 marzo 2026, con le quali era stato consentito al Consorzio ASI di Foggia l’accesso alla documentazione relativa al procedimento amministrativo concernente la PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, la seconda nota aveva consentito l’ostensione della documentazione senza attendere il termine di quindici giorni precedentemente concesso. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare. Il Consorzio ha appellato l’ordinanza, rilevando che la documentazione era stata integralmente ostesa il 10 marzo 2026 e che, pertanto, i provvedimenti impugnati avevano esaurito i propri effetti, rendendo inutiliter data la misura cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato l’ordinanza cautelare del TAR. Ha rilevato che la documentazione era stata effettivamente e integralmente ostesa il 10 marzo 2026 alle ore 13:00 e che la stessa società appellata, con memoria del 21 marzo 2026, aveva preso atto dell’avvenuta ostensione, chiedendo eventualmente la dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse alla misura cautelare. Poiché l’ostensione aveva esaurito gli effetti degli atti impugnati, non residuava un interesse concreto e attuale alla sospensione cautelare. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’attività amministrativa oggetto della richiesta di sospensione è stata integralmente eseguita e gli atti impugnati hanno esaurito i propri effetti.
- L’interesse alla tutela cautelare deve essere concreto e attuale; non sussiste quando la misura richiesta non può più produrre alcuna utilità pratica perché l’ostensione documentale è già avvenuta integralmente.
- L’avvenuta esecuzione dell’attività amministrativa contestata può essere rilevata anche sulla base della presa d’atto della parte interessata, quando da essa risulti l’esaurimento degli effetti dell’atto e l’assenza di utilità residua della sospensione.
Come è indicizzato
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