Cassazione Penale, Ordinanza n. 19595/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di sorveglianza nel quale il condannato aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato tale richiesta, concedendo invece la detenzione domiciliare. Contro questa ordinanza il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della misura più ampia. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., risultando il ricorso depositato il 4 febbraio 2026 a fronte di notifiche del provvedimento del 16 gennaio 2026 al difensore e del 19 gennaio 2026 all'imputato.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione era di quindici giorni; la sua inosservanza comporta tardività e quindi inammissibilità del ricorso.
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
Il dies a quo del termine di impugnazione è stato individuato sulla base della notificazione del provvedimento al difensore e all'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il rispetto del termine per impugnare è preliminare e assorbente: se il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito.
- Quando il provvedimento impugnato è stato notificato al difensore e all'interessato, il termine di impugnazione decorre secondo le regole di cui all'art. 585 c.p.p.; il deposito oltre il termine determina l'inammissibilità.
- L'inammissibilità per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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