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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00157/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere differenze retributive in via privilegiata. La domanda si fondava su due distinti presupposti: da un lato, l’asserita erroneità del suo inquadramento iniziale nell’Area A, posizione A2, invece che nell’Area B, posizione B1, alla luce della contrattazione collettiva applicabile; dall’altro, lo svolgimento in concreto, fin dall’assunzione, di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite, con svolgimento di compiti di autista soccorritore nell’ambito sanitario. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione sia ritenendo corretto l’inquadramento sulla base della contrattazione collettiva e della giurisprudenza richiamata, sia escludendo lo svolgimento di mansioni superiori senza compiere un vero giudizio trifasico. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni dei CCNL e dei contratti integrativi succedutisi nel tempo, oltre che dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, sostenendo che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere inquadrato nell’Area B e che, comunque, il giudice di merito aveva errato nel non riconoscere le differenze retributive per mansioni superiori e nell’individuare la contrattazione collettiva applicabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte sul piano della censura relativa alle mansioni superiori, mentre ha respinto la doglianza concernente l’asserito diritto all’inquadramento originario nell’Area B. Ha affermato che la contrattazione integrativa non aveva operato una trasposizione automatica dell’autista soccorritore dall’Area A all’Area B, ma aveva solo meglio definito il profilo professionale per i rapporti successivi. Tuttavia ha ritenuto che il Tribunale non avesse svolto il necessario giudizio trifasico, omettendo di confrontare le mansioni concretamente svolte con le declaratorie dei CCNL e dei contratti integrativi tempo per tempo vigenti, in relazione all’intero periodo lavorativo rilevante. Per questo ha cassato il decreto impugnato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché proceda a nuova valutazione secondo i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    viene richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come base del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ragionamento sulla validità della contrattazione integrativa e sui suoi limiti

  • art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001

    richiamato quale parametro dei limiti della contrattazione integrativa rispetto alla classificazione del personale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte vi fa rinvio per richiamare la motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere, nel caso concreto, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citata come norma modificativa del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato

  • Cass. Sez. Lav. n. 20915/2019

    precedente di diritto richiamato per affermare che l’art. 12 del c.c.n.i. 2009 non opera una ricollocazione automatica tra aree ma una diversa definizione dei profili professionali

  • Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022

    precedente seguito dalla Corte in una fattispecie sovrapponibile, cui viene data continuità

  • Cass. Sez. Lav. n. 30580/2019

    richiamata quale precedente in tema di giudizio trifasico e comparazione delle mansioni

  • Cass. Sez. Lav. n. 29624/2019

    richiamata per il principio secondo cui l’equivalenza formale delle mansioni può essere ridefinita dalla contrattazione collettiva, con effetti sulla pretesa individuale

  • Cass. Sez. Lav. n. 7641/2023

    richiamata per il dovere del giudice di confrontare le mansioni dedotte con la contrattazione applicabile tempo per tempo, anche d’ufficio

  • Cass. Sez. Lav. n. 6394/2019

    richiamata in tema di conoscibilità d’ufficio dei CCNL nel pubblico impiego

  • Cass. Sez. Lav. n. 19507/2014

    richiamata in tema di conoscibilità d’ufficio dei CCNL nel pubblico impiego

  • Cass. Sez. Lav. n. 27887/2009

    richiamata per i criteri di accertamento delle mansioni superiori in termini qualitativi, quantitativi e temporali

  • Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021

    richiamata per il rilievo dei poteri e delle responsabilità ai fini della verifica delle mansioni superiori

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede un accertamento comparativo tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali applicabili nel periodo considerato, secondo un giudizio trifasico che individui: inquadramento di partenza, livello rivendicato e attività effettivamente espletate.
  • Il giudice deve applicare d’ufficio la contrattazione collettiva rilevante ratione temporis e non può limitarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità di un’area rispetto a un’altra, ma deve procedere a un raffronto analitico delle declaratorie e delle mansioni.
  • La verifica dello svolgimento di mansioni superiori non è solo quantitativa, ma anche qualitativa e temporale, dovendo considerare abitualità, prevalenza, pienezza dei poteri e correlate responsabilità.
  • La distinzione tra domanda di corretta classificazione/inquadramento e domanda di differenze retributive per mansioni superiori è netta: la prima dipende dall’interpretazione del sistema di classificazione, la seconda dall’effettivo svolgimento di attività superiori rispetto all’inquadramento formalmente attribuito.
  • La contrattazione integrativa del pubblico impiego può ridefinire i profili professionali e le aree di appartenenza senza determinare automaticamente il transito del personale da un’area all’altra, salvo diversa espressa disciplina transitoria.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRetribuzione e TFRAccertamento del passivoOpposizioni esecutive
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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